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Art. 8


Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

BIBLIOGRAFIA. R. De Nictolis, Processo amministrativo. Formulario commentato; V. Lopilato, Manuale di diritto amministrativo 

 

SOMMARIO. 1. La cognizione incidentale del g.a.

 

1. La cognizione incidentale del g.a.

L’articolo 8 del Codice, che riproduce gli articoli 7 e 8 della legge n. 1034/1971, dispone che nelle materie in cui esercita solo la giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo decide ai fini del giudizio in corso, ossia incidenter tantum e senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione è necessaria per pronunciare sulla questione principale. Sono dunque due i casi in giudice amministrativo conosce di diritti soggetti. La prima ipotesi è quella della giurisdizione esclusiva, ove il giudice amministrativo, come si è detto, conosce con cognizione piena le questioni relative a diritti soggettivi; la seconda è quella in cui ricorre una questione pregiudiziale o incidentale relativa a diritti la cui risoluzione è necessaria per l’ottenimento di una pronuncia su quella principale (De Nictolis) 

In questa seconda ipotesi, non si realizza una indebita invasione nella giurisdizione del giudice ordinario. Diversamente da quanto avviene nei casi di giurisdizione esclusiva, la pronuncia del giudice amministrativo è infatti assunta in via incidentale e, quindi, è insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato e di vincolare il giudice ordinario in un separato giudizio (per un’applicazione concreta della ipotesi v. TAR Lazio, Latina, sez. I, 17/02/2020, n. 69, che in un caso in cui il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento d’ingiunzione di demolizione per il ripristino autoritativo dello stato originario di un’area ritenuta abusivamente occupata, ha affermato che la cognizione sull’eccezione di intervenuta usucapione formulata dal privato non è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ma a quella del giudice amministrativo, che, ai sensi dell’articolo 8 del Codice, può conoscere, seppure in via incidentale e senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale). Sussistono, però, questioni relative a diritti che sono in ogni caso riservate al giudice ordinario, anche nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non potendole il giudice conoscerle nemmeno in via incidentale. Tali questioni sono quelle relative allo stato e alla capacità delle persone, salvo il caso di capacità delle persone di stare in giudizio, e dell’incidente di falso. Al ricorrere di tali questioni che hanno carattere pregiudiziale si sospende necessariamente il processo in attesa che sopraggiunga la soluzione adottata dal giudice ordinario. Alla luce di tale esposizione rivelano essere due i casi in cui la giurisdizione del giudice amministrativo può abbracciare i diritti soggettivi. La prima ipotesi è quella della giurisdizione esclusiva, la seconda è quella in cui ricorre una questione pregiudiziale o incidentale relativa a diritti la cui risoluzione è necessaria per l’ottenimento di una pronuncia su quella principale. La ratio della norma in esame si ravvisa nella volontà di scongiurare una declaratoria di difetto di giurisdizione o di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del giudice ordinario, che ha giurisdizione sulla questione incidentale, altrimenti si avrebbe violazione del principio di effettività del processo amministrativo, consacrato nell’articolo 1 del Codice. 

 

Il punto di vista dell’autore

L’articolo 8 del Codice, identificando un ulteriore caso in cui il giudice amministrativo è chiamato a conoscere dei diritti soggettivi, attua il principio di effettività nel processo amministrativo, evitando una declaratoria di difetto di giurisdizione o di sospensione del giudizio nelle more di una pronuncia del giudice ordinario che ha giurisdizione sulla questione incidentale. 

La norma dispone, infatti, che nelle materie di giurisdizione di legittimità il giudice amministrativo decide ai soli fini del giudizio, dunque incedenter tantutm e senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative ai diritti la cui risoluzione si rivela necessaria per pronunciare su quella principale, senza necessità di attendere, per l’appunto, la decisione del giudice ordinario naturalmente competente.