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Art. 100

Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

 1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Bibliografia. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, Padova 2009, 901 ss.; Bassi, L’effetto devolutivo dell’appello nel processo amministrativo (da parte del ricorrente), in DPAmm, 1985, 341; Saitta, Commento all’articolo 100 del codice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, 2010; voce articolo 100, in Codice del processo amministrativo commentato, di Rossana De Nictolis, Vicenza, 2017, 1469.

 

Sommario. 1. Caratteristiche generali.  2. L’effetto devolutivo.

 

1. Caratteristiche generali  

La lettura delle norme sull’appello nel processo amministrativo evidenzia, in via preliminare, come il legislatore abbia dedicato poche norme specifiche al rito. 

 A dire il vero, come già fatto prima del CPA, ciò è possibile grazie alla previsione di cui all’articolo 38 dello stesso CPA che, salve le dovute eccezioni, permette l’estensione del rito di primo grado anche alle impugnazioni. 

Nel processo amministrativo, dunque, in ossequio all’articolo 125 della Costituzione è previsto il doppio grado di giudizio. Il secondo grado è ordinariamente affidato al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Il giudice di appello è investito dell’intera questione di primo grado, sempreché la parte appellante l’abbia riproposta integralmente.

Dunque, il giudice d’appello entra nel merito della questione e la definisce direttamente ai sensi dell’articolo 105. 

Non sono previsti filtri all’appello e lo stesso non è a critica vincolata. 

Esistono casi in cui la decisione d’appello costituisce l’unico grado in cui il merito è stato trattato e deciso. Ciò si verifica quando il giudice di primo grado si limita ad una pronuncia di rito. In questi casi, il giudice d’appello che riforma la sentenza non procederà al rinvio in primo grado, ma deciderà direttamente nel merito.

A tal proposito – con rinvio alla trattazione dell’articolo 105 CPA – si ricorda che sussistono casi tassativi in cui il Consiglio di Stato può rimettere la causa al giudice di primo grado.

L’appello, di per sé, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ma non ha effetti sospensivi derivanti dalla semplice proposizione. A ciò è possibile ovviare attraverso una domanda incidentale di sospensione, laddove accolta. 

Considerato che il presupposto dell’appello è la soccombenza, deve ritenersi che possano essere appellate tutte le decisioni del giudice di primo grado che, a prescindere dalla loro qualificazione in termini di sentenza, hanno contenuto decisorio.

In tal senso, ai fini dell’appellabilità, non importa che si tratti di decisioni in forma semplificata.

 Sotto il profilo sistematico, nonostante l’articolo 74 del CPA, non abbia previsto una specifica previsione sul punto – diversamente da quanto invece faceva l’articolo 26, comma 6, l. TAR – non pare sussistano ragioni specifiche per escludere tali provvedimenti dalle regole generali sull’appello.

 

2. L’effetto devolutivo

Nel processo amministrativo opera l’effetto devolutivo, per cui il giudice d’appello è investito dell’intero contenzioso, nonché di tutti i poteri riconosciuti al giudice di primo grado.

In questo senso si parla di gravame rinnovatorio, nei limiti però del principio della domanda. 

In sostanza, se è vero che il giudice di appello ha una cognizione piena sulla controversia, è anche vero che ciò avviene in quanto la parte appellante abbia riproposto tutti i motivi di primo grado. 

A tal proposito si ricorda che, a differenza del passato, l’appellante ha delimita all’inizio la propria domanda con la proposizione del ricorso. Le parti diverse dall’appellante, invece, possono articolare i propri motivi con apposita memoria da depositarsi entro in termine per la costituzione in giudizio.

 

3. La competenza del CGaRS

Come previsto dalla norma, il giudice di secondo grado nella regione Sicilia è il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Si tratta di competenza funzionale inderogabile e, nel caso in cui l’appello avverso una sentenza del T.a.r. per la Sicilia fosse proposto innanzi al Consiglio di Stato, sarebbe inammissibile (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 103).

 

 Il punto di vista dell’Autore

Nel processo amministrativo, forse in ragione del doppio grado di giudizio, l’appello costituisce spesso l’evoluzione “naturale” del contenzioso. Ciò anche in considerazione del meccanismo di funzionamento dello stesso che lo rende un rimedio con un “indice di fruibilità” mediamente più alto rispetto al settore civile.