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Art. 101

Contenuto del ricorso in appello

1. Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

Bibliografia. De Lise, L’esperienza dei Tribunali amministrativi (Relazione al Convegno su: «Nuove frontiere per la costruzione dell’Unione Europea: l’effettività e l’efficacia del sistema di giustizia» - Venezia, 23-25 novembre 2006), in www.giustizia-amministrativa.it; Villata, Considerazioni sull’effetto devolutivo dell’appello nel processo amministrativo, DP AMM, 1985, 146 ss.; voce articolo 101, in Codice del processo amministrativo commentato, di Rossana De Nictolis, Vicenza, 2017, 1469.

 

Sommario. 1. Requisiti dell’appello. 2. La nullità del ricorso.

 

1. Requisiti dell’appello

Come chiarito dalla norma, l’appello deve contenere l’indicazione:

  • della parte ricorrente e del suo difensore,
  • l’indicazione delle parti nei confronti delle quali è proposta l’impugnazione,
  • della sentenza che si impugna, 
  • dell’esposizione sommaria dei fatti, 
  • delle specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, 
  • delle conclusioni, 
  • della sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

V’è da precisare che, in forza della previsione di cui all’articolo 38 del CPA, si ritiene che l’articolo 101 CPA vada letto in combinato disposto all’articolo 40 CPA, afferente al ricorso di primo grado. 

Da ciò deriva, ad esempio, che, nonostante l’articolo 101 CPA non lo preveda espressamente, si ritiene che in appello debbano essere articolati i motivi specifici di impugnazione. 

In appello, dunque, è possibile muovere qualsiasi tipo di censura alla sentenza impugnata. 

Importante è che la censura ci sia. 

Come precisato dalla giurisprudenza (si veda ad esempio la plenaria n. 10/2011) non basta limitarsi a riproporre in appello i motivi di primo grado, essendo necessario che le ragioni di appello siano specifici e diretto verso la sentenza impugnata. 

Sotto tale punto di vista, è utile ricordare la questione dell’oggetto dell’appello, che, stando alla lettera della legge, sembrerebbe la sentenza di primo grado. 

In realtà, anche se sul punto non v’è certezza, l’oggetto dell’appello sembra più ampio e tende ad una nuova pronuncia sulla medesima controversia oggetto del giudizio di primo grado in funzione di una decisione sostitutiva. 

Un cenno di analisi merita la previsione riguardante la procura speciale, atteso che, in passato, la giurisprudenza riteneva che il conferimento della stessa in primo grado non era idonea ad attribuire lo ius postulandi anche in appello (Cfr, Cons. Stato, sez. IV, ord. 17 marzo 2005, n. 1109; sez. VI, 25 gennaio 1995, n. 62; contra, sez. VI, 18 giugno 1997, n. 923 e 11 gennaio 1990, n. 62).

Adesso la questione è superata, atteso che l’articolo in esame, al comma 1, consente che la procura speciale per il giudizio d’appello venga rilasciata «unitamente a quella per il giudizio di primo grado».

Ciò posto, per individuare i possibili vizi formali dell’appello che portano alla nullità, occorre rinviare all’articolo 44 CPA.

 

2. La nullità del ricorso

Le cause di nullità del ricorso in appello per vizi formali coincidono con quelle previste, per il ricorso di primo grado, dall’articolo 44 CPA

Il ricorso è nullo:

- se manca la sottoscrizione;

- se, per l’inosservanza delle altre norme prescritte sul contenuto formale dall’articolo 101 CPA, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda.

Se il ricorso contiene altre irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato (ex articolo 44, c. 2, CPA).

La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione, ma non anche del ricorso, e sana le irregolarità del ricorso, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione (articolo 44, c. 3, CPA). 

Secondo la giurisprudenza, vi è nullità del ricorso per incertezza assoluta sull’oggetto della domanda, quando l’originale del ricorso notificato sia privo di una o più pagine nelle quali sono esposte le specifiche circostanze di fatto o le specifiche censure a sostegno del gravame (Cons. St., IV, 22.11.2006 n. 6846). Vi può anche essere una nullità parziale, in relazione alle sole parti mancanti, se le parti esistenti contengono comunque la deduzione di vizi che hanno un’autonoma rilevanza e che possono, da soli, sorreggere l’interesse al ricorso di appello.

La mancanza di alcune pagine dell’appello, e dunque di taluni motivi, comporta il passaggio in giudicato dei capi di sentenza su cui mancano i motivi (Cons. St., VI, 11.4.2006 n. 2014).

 

Il punto di vista dell'Autore

Con riguardo alla questione dell’oggetto dell’appello appare preferibile assumere una posizione “elastica” e che eviti soluzioni generali, valorizzando i casi specifici. Non mancano argomenti letterali legati ai diversi modi di atteggiarsi dello strumento e che mostrano come lo stesso non sia stato concepito come una rigido rimedio.