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Art. 102

Legittimazione a proporre l’appello 

1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

2. L’interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

Bibliografia. F. Patroni Griffi, Spunti riflessivi sulla legittimazione all’appello: controinteressato e «terzo», DP AMM, 1991, 239 ss.; M. Ramajoli, Riflessioni in tema di interveniente e controinteressato nel giudizio amministrativo, DP AMM, 1997, 118 ss.; W. Troise Mangoni, Controinteressato e opposizione di terzo nel processo amministrativo, DP AMM, 1998, 656 ss.

 

Sommario. 1. Le parti. 2. L’interventore.

 

1. Le parti 

Come chiarito dalla norma, l’appello può essere proposto, anzitutto, dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado. 

Dunque, in prima battuta, sicuramente rientra nel novero il ricorrente in primo grado che si è visto rigettare totalmente o parzialmente il ricorso di prime cure.

Nel caso di accoglimento del ricorso (accoglimento totale o parziale), i soggetti che possono proporre appello sono la resistente e/o il controinteressato. 

Quest’ultimo, laddove ne abbia interesse, ha l’onere di impugnazione della sentenza di primo grado (anche in via incidentale qualora sia stata la resistente ad impugnarla per prima). 

Infatti, lo stesso non può far valere in appello specifiche censure della sentenza attraverso una semplice costituzione in giudizio (ed annessa memoria difensiva).

Discorso a parte va fatto per i soggetti terzi al giudizio di primo grado.

Nel vigore del CPA, tali soggetti non possono proporre autonomamente appello. Gli stessi possono proporre opposizione di terzo (in primo grado) e, se già pende il giudizio di appello, intervenire (con atto di intervento) in secondo grado.

L’appellante, a differenza che in passato, deve notificare l’atto di appello a tutte le parti interessate a contraddire, non potendo scegliere l’appellata. 

Questo significa che occorre valutare se la causa e le ragioni di appello siano o meno inscindibili. In quest’ultimo caso, infatti, l’appello è notificato a tutte le parti. Qualora, invece, si ravvisi che i soggetti interessati a contraddire siano solo una parte di quelli interessati dalla sentenza, allora è possibile la notifica dell’atto di appello solo a questi ultimi.

Ciò posto, dalla norma codificata all’articolo 94 c. 2 CPA, emerge che la notifica dell’appello deve essere fatta entro i termini di legge anche solo ad uno dei soggetti necessari, salva l’integrazione successiva. 

A differenza di quanto avviene per il primo grado, dunque, la salvezza dei termini per proporre appello è qui fissata al momento della notifica anche di solo uno dei soggetti appellati, essendo possibile che le altre notifiche siano fatte in un momento successivo.

Per tale ragione, ai sensi dell’articolo 95 commi 3 e 4 CPA, l’integrazione del contraddittorio può essere ordinata dal giudice d’appello, il quale fissa un termine a pena di improcedibilità.

Nel tempo, la giurisprudenza, facendo leva sulle norme appena descritte, ha “escogitato” un ulteriore meccanismo di economia processuale. Infatti, anche laddove sia evidente la necessità di integrare il contraddittorio ma è altresì evidente la infondatezza, improcedibilità, inammissibilità dell’appello, il giudice può non ordinare l’integrazione del contraddittorio e decidere la causa nel merito.

 

2. L’interventore

Per proporre appello l’interventore in primo grado deve poter vantare una posizione giuridica autonoma. 

Tale posizione non può essere solo di fatto, ma deve estrinsecarsi e avere un chiaro ed autonomo aggancio giuridico. 

A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha escluso che possa avere i prescritti requisiti per essere legittimato a proporre appello il vicino – interventore ad opponendum in primo grado – che intenda proporre appello avverso una sentenza che abbia annullato un diniego di autorizzazione all’istallazione di un impianto fotovoltaico (Cfr. CdS, Sez. VI, 867/2014).   

 

 Il punto di vista dell’Autore

L’appello nel settore considerato permette una risoluzione delle controversie in tempi relativamente e generalmente accettabili anche grazie a “espedienti” giurisprudenziali imprimono al sistema caratteristiche di flessibilità. Così, ad esempio, come visto, anche l’integrazione del contradittorio può cedere all’evidenza di un ricorso in appello evidentemente infondato, inammissibile o improcedibile.