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Art. 103

Riserva facoltativa di appello  

1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

Bibliografia. S. Santoro, Il giudizio amministrativo di secondo grado, FA, 1981, 2595 ss.; A. Zito, Le impugnazioni, F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, 2ª ed., Torino, 2006, 351 ss. 

 

Sommario. 1. Aspetti generali dell’istituto.

 

1. Aspetti generali dell’istituto

Anzitutto è utile circoscrivere il perimetro d’azione dell’istituto attraverso il rinvio all’articolo 36 c. 2 CPA, che individua quali sono le sentenze non definitive: “Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l’ulteriore trattazione della causa”.

In applicazione del principio della concentrazione processuale ed in relazione al richiamato caso in cui è stata pronunciata una sentenza non definitiva, alla parte interessata il CPA oggi espressamente concede la facoltà di fare appello immediato o riserva di appello. 

A differenza di quanto previsto dall’articolo 340 c.p.c. per il processo civile, in questo caso, se la parte opta per la riserva d’appello, dovrà procedere alla notifica ed al deposito, entro i termini previsti per il giudizio di secondo grado. 

La notifica è dunque il mezzo ordinario e necessario per la riserva di appello, essendo escluse altre forme che, invece, sono contemplate nel processo civile, ex articolo 129 disp. att. c.p.c.

Poste tali specificità della riserva di appello nel CPA, rimangono comunque applicabili alcune ulteriori disposizioni discendenti dall’articolo 340 c.p.c. In particolare, anche nel processo amministrativo, non è possibile, ad esempio, fare riserva di appello quando una delle altre parti ha già proposto appello.  Parimenti applicabile al caso qui considerato la regola secondo cui, qualora sia stata notificata la riserva di appello, l’atto di appello deve poi essere proposto insieme alla sentenza che definisce il giudizio di primo grado o con quello, da chiunque proposto, che afferisca ad altra successiva sentenza non definitiva.    

  

 Il punto di vista dell’Autore

Seppure il CPA presenti proprie specificità, sarebbe il caso di valutare l’istituto proprio alla luce di tali caratteristiche e permettere una più coerente assimilazione a quanto previsto per il processo civile.