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Art. 60

Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare

1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. 

Bibliografia. R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo Commentato, IV ed., Wolters Kluver, 2017; F. Caringella e M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, II ed., Dike, 2017; Quaranta e Lopilato, Il Processo amministrativo – commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè editore, 2011; R. Garofoli, Codice Amministrativo ragionato, VII edizione, Nel diritto editore, 2020; F. Risso, La sentenza in forma semplificata, in giustizia amministrativa, pubblicato su www.giustizia-amministrativa.it nel 2019.

 

Sommario. 1. La sentenza in forma semplificata. 2. I presupposti. 3. Limiti.

 

1. La sentenza in forma semplificata

La norma disciplina la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

L’introduzione di tale disposizione si è avuta ad opera degli articoli 3 e 9 della legge 205/2000.

La ratio della norma si collega alle esigenze dell’economia processuale e garantisce una risposta tempestiva al mercato.

Il CPA amplia la portata applicativa “suggerendo” l’uso della sentenza in forma semplificata:

  • nei giudizi cautelari, ai sensi dell’articolo 60 CPA;
  • nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, ai sensi dell’articolo 74 CPA;
  • nei riti speciali dell’ottemperanza (articolo 114, c. 3 CPA), dell’accesso (articolo 116, c. 4, CPA), del silenzio inadempimento (articolo 117, c. 2, CPA), dei pubblici appalti (articolo 120, c. 6 e c. 10 CPA), del contenzioso elettorale amministrativo preparatorio (articolo 129, c. 6, CPA); 
  • a fronte della presentazione dell’istanza di prelievo (articolo 71 bis, CPA).

Rimane di esclusiva competenza del giudice la scelta se definire il giudizio in sede cautelare con la sentenza in forma semplificata.

 

2. I presupposti

I presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata in sede di udienza camerale sono molteplici: 

  1. che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, garantendo in questo il pieno rispetto del contraddittorio. La sentenza ex articolo 60 CPA, ove pronunciata dal Giudice di primo grado senza che sia scaduto il termine di cui all’articolo 55, comma 5 del medesimo CPA, viola il diritto di difesa delle parti intimate, con conseguente rinvio al giudice medesimo, ai sensi del successivo articolo 105, comma 1, CPA (Consiglio di Stato sez. III, 24/08/2018, n.5051);
  2. che venga accertata la completezza del contraddittorio. Il giudice deve verificare che la notifica del ricorso sia andata a buon fine e non invece che tutte le parti si siano costituite;
  3. che venga accertata la completezza dell’istruttoria dando avviso alle parti della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. In questo caso non viene richiesto alle parti il consenso alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, bensì viene data la possibilità alle parti, nella pienezza del diritto di difesa, di manifestare il proprio dissenso, ad esempio, per poter procedere con l’integrazione dei documenti probatori a sostegno delle doglianze o delle deduzioni versate in atti. La mancata presenza del difensore del ricorrente, non costituisce causa ostativa all’adozione di una sentenza in forma semplificata che, ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 104/2010, avviene nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 28/01/2019, n.173).

3. I limiti

Il CPA, non a caso, pone dei limiti alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nel corso dell’udienza cautelare, proprio per permettere alle parti di proporre:

  • motivi aggiunti;
  • ricorso incidentale;
  • regolamento di competenza;
  • regolamento di giurisdizione.

Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni.

 

Il punto di vista dell’Autore

L’accelerazione dei tempi processuali può portare, come suggerito da autorevole dottrina, ad un risultato opposto a quello di garantire l’effettività della tutela. La ricerca della celerità infatti potrebbe comportare un’istruttoria incompleta ed una analisi poco approfondita del ricorso e dei documenti ad esso allegati. 

Una sentenza eccessivamente sbrigativa può, al contempo, favorire il contenzioso in sede di appello, con un aggravio di costi per i privati e per le pubbliche amministrazioni che vedrebbero pertanto leso il diritto al ricorso alla giustizia.