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Art. 59

Esecuzione delle misure cautelari

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Bibliografia. R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo Commentato, IV ed., Wolters Kluver, 2017; F. Caringella e M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, II ed., Dike, 2017; Quaranta e Lopilato, Il Processo amministrativo – commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè editore, 2011; R. Garofoli, Codice Amministrativo ragionato, VII edizione, Nel diritto editore, 2020

 

Sommario. 1. L’esecuzione. 2. Il procedimento. 3. Le spese di lite.

 

1. L’esecuzione

La norma disciplina l’esecuzione dei provvedimenti cautelari nel caso in cui tali provvedimenti non siano stati eseguiti, in tutto o in parte.

Il CPA si riferisce genericamente ai provvedimenti cautelari per cui, tra questi, vi rientrano sia i provvedimenti monocratici che collegiali. 

L’articolo richiama espressamente la disciplina del giudizio di ottemperanza, quanto ai poteri che il tribunale può esercitare.

Il giudice avrà quindi gli stessi poteri dei giudici dell’ottemperanza, compresa quindi la possibilità di nomina di un commissario ad acta.

L’articolo 59 in commento, nel richiamare le norme sui giudizi di ottemperanza, si riferisce unicamente ai poteri del giudice, mentre non richiama le disposizioni procedurali, per le quali si applicheranno le disposizioni proprie dei riti cautelari.

 

2. Il procedimento 

L’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative del provvedimento cautelare ottenuto.

L’interessato è quindi colui che avrà ottenuto un beneficio dalla ordinanza cautelare che intende porre in esecuzione.

L’istanza dovrà esporre le ragioni della richiesta ed i provvedimenti (“misure attuative”) che si intendono richiedere al Giudice.

L’interessato dovrà notificare l’atto a tutte le parti del processo e pertanto, si ritiene, anche alle parti non costituite.

L’istanza, dopo l’avvenuta notifica, deve essere depositata presso la segreteria del Giudice competente.

Il TAR sarà competente per tutti i provvedimenti cautelari emessi dal medesimo TAR ovvero per i provvedimenti del Consiglio di Stato che conferma la statuizione del TAR.

Il Consiglio di Stato sarà invece competente nel caso in cui il provvedimento cautelare di Palazzo Spada abbia ribaltato il contenuto dell’ordinanza cautelare di primo grado.

 

3. Le spese di lite

La liquidazione delle spese per la fase di esecuzione dei provvedimenti cautelari prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salva diversa statuizione espressa nella sentenza. 

La disposizione trova applicazione per entrambi i gradi di giudizio.

 

Il punto di vista dell’Autore

La disciplina dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari non pone particolari questioni interpretative, trattandosi di norma di semplice e chiara applicazione. 

Tale norma ha il merito di garantire agli interessati la possibilità di ottenere, pure, l’esecuzione delle misure cautelari adottate, al pari delle sentenze di merito.