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Art. 58

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile.

Bibliografia. Rosanna De Nictolis, Processo Amministrativo. Formulario commentato, IV ed., Ipsoa, 2019; Roberto Garofoli, Codice Amministrativo Ragionato, VII ed., Nel Diritto Editore, 2020; Vincenzo Salamone, Presidente della 2^ sezione del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, La tutela cautelare nel codice del processo amministrativo, relazione del 2012.

 

Sommario. 1. Il regime della riproposizione della domanda cautelare respinta.

 

1.Il regime della riproposizione della domanda cautelare respinta.

1.1 L’articolo 58 CPA stabilisce che la riproposizione di una domanda cautelare e la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale possono essere chieste se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, ponendo in quest’ultimo caso a carico dell’istante l’onere di fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

L’articolo 58 CPA, quindi, individua due ipotesi per le quali è possibile chiedere la revoca o la modifica della sola misura collegiale:

- mutamenti nelle circostanze;

- fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, ferma la prova del momento in cui si è verificata la conoscenza.

La ratio della norma riposa sul carattere provvisorio dei provvedimenti cautelari, i quali sono emanati rebus sic stantibus.

La disposizione in esame può trovare applicazione anche nei confronti delle misure cautelari monocratiche emesse sia in corso di causa che ante causam, in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 56, comma 4 e 61, comma 2 CPA. 

1.2 In ossequio alla regola del doppio grado di giudizio, applicabile anche alla fase cautelare per espresso dettato di legge, la nuova istanza di misure cautelari deve essere proposta innanzi al Giudice di primo grado mediante la proposizione di motivi aggiunti.

Non può considerarsi circostanza sopravvenuta né vizio revocatorio, utile ex articolo 58 CPA, la inammissibile proposizione nel giudizio di primo grado di un atto di intervento ad adiuvandum formulato da un soggetto che avrebbe dovuto proporre ricorso autonomo e che non vanta, conseguentemente, una posizione soggettiva di interesse dipendente da quella della parte ricorrente” (cfr. sul punto Ad. plen., n. 23 del 2016; n. 9 del 2015; n. 1 del 2015; successivamente Cons. Stato, Sez. III, n. 442 del 2016);

Qualsivoglia attività svolta in mera esecuzione di una misura cautelare, poi venuta meno, è automaticamente caducata ex tunc, poiché quelli cautelari sono sempre effetti interinali (cfr., ex pluribus e da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2695 del 2016).

 

Il punto di vista dell’Autore

Dalle pagine precedenti si ricava come, a certe e tassative condizioni, la tutela cautelare possa essere in un certo qual modo “revisionata”, senza attendere la fase di merito, così da ovviare al rischio che l’attività svolta in esecuzione di una misura cautelare, poi venuta meno, possa produrre effetti irreversibili nei confronti di chi assume l’intervenuto cambiamento della situazione di fatto in cui la misura cautelare era stata assunta rebus sic stantibus.