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Art. 57

Spese del procedimento cautelare

1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito (1).

 

(1) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. o), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011. 

Il testo previgente così disponeva: «Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza».

Bibliografia. Rosanna De Nictolis, Processo Amministrativo. Formulario commentato, IV ed., Ipsoa, 2019; Roberto Garofoli, Codice Amministrativo Ragionato, VII ed., Nel Diritto Editore, 2020; Vincenzo Salamone, Presidente della 2^ sezione del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, La tutela cautelare nel codice del processo amministrativo, relazione del 2012.

 

Sommario. 1. Il regime delle spese del giudizio nella fase cautelare.

 

1.Il regime delle spese del giudizio nella fase cautelare 

1.1 L’articolo 57 CPA in commento impone al giudice di provvedere sulle spese della fase cautelare.

Si tratta di una disposizione innovativa che evidenzia come la fase cautelare, con riguardo al regime delle spese processuali, sia del tutto autonoma dalla decisione del ricorso nel merito. La liquidazione delle spese prescinde, infatti, da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Con ciò è stato innovato il disposto del previgente sistema di cui all’articolo 21, comma 11 della l. 1034/1971, ai sensi del quale detta pronuncia era meramente facoltativa essendo possibile riservare tale decisione alla sentenza di merito.

Persiste tuttavia la necessità di assicurare la più ampia tutela all’interesse pubblico sotteso all’agire dell’Amministrazione resistente, soprattutto a fronte di eventuali istanze cautelari manifestamente infondate, pretestuose o temerarie.

Da qui, l’onere del giudice di tener conto di tale interesse anche in sede cautelare, ricorrendo ad un uso oculato dei propri poteri di ordinanza e di condanna alle spese.

1.2 Ruolo deterrente è attribuito allo strumento della cauzione e, nei casi più eclatanti, alla condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. (c.d. per lite temeraria).

Il giudice può poi statuire sulle spese anche d’ufficio, senza che ciò costituisca ultrapetizione.

Ciò, in ragione del fatto che la condanna alle spese trova fondamento nel principio di causalità (e non in quello di responsabilità), essendo ascrivibile al mero dato oggettivo della soccombenza.

L’elemento soggettivo della colpevolezza rileva invece nel caso in cui il giudice sia chiamato a giudicare anche la temerarietà della lite ex articolo 96 c.p.c., e quindi ad accertare che la parte soccombente abbia agito (o resistito) in malafede o con colpa grave.

Sul punto l’AP n. 3 del 2010 ha chiarito che: “la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, in aggiunta al pagamento delle spese del giudizio, prevista dagli articoli 26 CPA e 96 cpc per l’ipotesi che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, postula la totale soccombenza della parte nei cui confronti sia stata proposta l’istanza risarcitoria, con la conseguenza che il suo accoglimento deve intendersi precluso qualora vi sia stata una soccombenza reciproca delle parti, trattandosi di circostanza di per sé idonea ad escludere la malafede o la colpa grave nell’aver agito o resistito in giudizio”.

1.3 A chiusura, vale la pena precisare come il Codice contenga due ulteriori disposizioni in materia di rifusione delle spese processuali con riferimento alla fase cautelare del processo amministrativo: da un lato, vi è l’articolo 59 CPA, rubricato «Esecuzione delle misure cautelari», in cui si prevede che, in caso di mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei provvedimenti cautelari, il giudice amministrativo, nel disporre le opportune misure attuative, «esercita i medesimi poteri inerenti al giudizio di ottemperanza [...] e provvede sulle spese»; dall’altro, il comma 6, dell’articolo 61 CPA («Misure cautelari anteriori alla causa»), a norma del quale «Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa».

 

Il punto di vista dell’Autore

Dalle pagine precedenti si ricava come la tutela cautelare manifesti tutta la sua centralità anche sul piano del calcolo delle spese, da tenere in linea di massima separate rispetto alla loro liquidazione in fase di merito.

Resta in ogni caso ferma la necessità di contemperare un tale potere giudiziale, riconosciuto oggi ex lege, con l’interesse pubblico sotteso all’agire dell’Amministrazione resistente, specie nelle ipotesi in cui l’istanza cautelare risulti essere prima facie infondata.