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Art. 108

Casi di opposizione di terzo

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

Bibliografia. R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo Commentato, IV ed., Wolters Kluver, 2017; F. Caringella e M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, II ed., Dike, 2017; Quaranta e Lopilato, Il Processo amministrativo – commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè editore, 2011; R. Garofoli, Codice Amministrativo ragionato, VII edizione, Nel diritto editore, 2020.

 

Sommario. 1. L’opposizione di terzo. 2. I termini.

 

1. L’opposizione di terzo

Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

L’opposizione di terzo cd. ordinaria, introdotta nell’ordinamento processuale amministrativo dalla Corte cost. con la sentenza 17 maggio 1995 n. 177, è stata disciplinata dall’articolo 108 comma 1, CPA, secondo il quale un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

La proposizione dell’opposizione di terzo soggiace a due condizioni, e cioè la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare (Consiglio di Stato sez. V, 11/02/2014, n.652).

Il secondo comma dell’articolo 108, invece, riguarda l’opposizione di terzo cd. revocatoria per cui “gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno”.

L’opposizione di terzo nel processo amministrativo può essere proposta non da chiunque sia terzo rispetto al giudizio dove è stata emessa la decisione e che ha un interesse a reagire contro la pronuncia; bensì solo da chi, terzo leso nei diritti o interessi, può vantare rispetto al bene oggetto della controversia una propria posizione autonoma e incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza (articolo 108 cod. proc. amm.). Analogamente si deve ritenere per patenti ragioni di generale economia dei processi, pur dopo le innovazioni che hanno formalizzato l’opposizione di terzo nel processo amministrativo, un siffatto terzo sarebbe legittimato a proporre l’appello, ove altri non lo avessero già proposto in precedenza (Consiglio di Stato sez. VI, 08/04/2015, n. 1778).

Nell’attuale formulazione dell’articolo 108 comma 1, CPA, dopo le modifiche d.lg. 15 novembre 2011, n. 195, la legittimazione a opporre opposizione s’accentra su due elementi essenziali: la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l’opponente risulti titolare; deve, invece, escludersi la legittimazione ad agire in opposizione di terzo avverso la sentenza lesiva per il titolare della posizione principale di coloro che, rimasti estranei al giudizio, siano titolari di un interesse di mero fatto, non giuridicamente rilevante, alla rimozione del provvedimento impugnato, interesse che avrebbe tutt’al più legittimato un intervento ad adiuvandum in primo grado, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, CPA (Consiglio di Stato sez. III, 11/05/2018, n. 2829).

Il titolare della posizione secondaria, accessoria e riflessa non può proporre opposizione di terzo. A differenza della parte necessaria pretermessa, il titolare della posizione secondaria, accessoria e riflessa, pur potendo intervenire nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, non è legittimato ad impugnare con opposizione di terzo ordinaria la sentenza lesiva per il titolare della posizione principale (Consiglio di Stato sez. V, 23/08/2019, n. 5817).

Ai fini dell’opposizione di terzo ordinaria ex articolo 108 CPA, quale “terzo” deve ritenersi il litisconsorte necessario pretermesso, ma non anche i successori delle parti a titolo universale o particolare, ovvero i creditori o aventi causa, che possono, invece, utilizzare lo strumento della cd. opposizione revocatoria; pertanto, il litisconsorte necessario pretermesso (dunque, il controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso di primo grado) deriva la sua legittimazione a proporre l’opposizione di terzo direttamente dalla sua qualità soggettiva, a differenza degli altri soggetti ’terzi’ (siano stati anch’essi legittimati ad impugnare il provvedimento e che vi abbiano fatto acquiescenza, ovvero che siano titolari posizioni di posizioni secondarie derivate, rispetto a quelle di cui siano titolari le parti necessarie del giudizio) (Consiglio di Stato sez. V, 28/07/2014, n.4014).

 

2. I termini 

La proposizione del ricorso per opposizione di terzo c.d. ordinaria, ai sensi dell’articolo 108 del Decreto Legislativo 104/2010, è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dal giorno nel quale l’opponente ha avuto conoscenza legale della sentenza ritenuta pregiudizievole o, comunque, dal giorno in cui ne abbia avuto piena conoscenza (Consiglio di Stato sez. III, 22/11/2018, n. 6617).

Il deposito del ricorso deve avvenire nel termine di trenta giorni in cui l’ultima notifica si è perfezionata per il destinatario.

Il ricorso per opposizione di terzo c.d. revocatoria, invece, deve essere proposto nel termine di 60 giorni dal giorno in cui è stato scoperto il dolo ovvero la falsità ovvero la collusione ovvero è stato recuperato il documento ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all’articolo 395 n. 6 c.p.c..

Il deposito del ricorso, anche in questo caso, deve avvenire nel termine di trenta giorni in cui l’ultima notifica si è perfezionata per il destinatario.

 

Il punto di vista dell’Autore

La disposizione mira a tutelare la posizione del terzo che, inconsapevole dello svolgimento del processo, possa vedere pregiudicati i propri diritti ovvero interessi legittimi, consentendogli la possibilità di ricorrere alla tutela giurisdizionale, anche una volta divenuti non più esperibili i normali rimedi di ricorso.

La giurisprudenza, in mancanza di una chiara previsione in tal senso, ha completato la lacuna normativa circa l’individuazione esatta del soggetto legittimato a proporre l’opposizione di terzo.