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Art. 109

Competenza

1. L’opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.

2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all’articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l’opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l’opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l’intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.

Bibliografia. R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo Commentato, IV ed., Wolters Kluver, 2017; F. Caringella e M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, II ed., Dike, 2017; Quaranta e Lopilato, Il Processo amministrativo – commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè editore, 2011; R. Garofoli, Codice Amministrativo ragionato, VII edizione, Nel diritto editore, 2020.

 

Sommario. 1. Il Giudice competente. 

 

1. Il Giudice competente

L’opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il CPA, con la formulazione del primo comma dell’articolo 109, ha definito un contrasto giurisprudenziale in ordine all’individuazione del Giudice competente a decidere dell’opposizione delle sentenze di primo grado che, secondo alcune pronunce ante codice, doveva comunque essere riconosciuta al Consiglio di Stato.

La previsione normativa del comma 1 subisce però delle eccezioni. 

Nel caso in cui sia stato proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all’articolo 109 intervenendo nel giudizio di appello. 

Se l’opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l’opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l’intervento nel giudizio di appello.

La pendenza del ricorso in appello impedisce di fatto la proposizione della opposizione di terzo.

 

Il punto di vista dell’Autore

La disposizione non pone particolari problemi applicativi ed interpretativi, limitandosi ad individuare il giudice competente a decidere delle impugnazioni di opposizione di terzo.