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Art. 36

Pronunce interlocutorie

1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio. 

2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l’ulteriore trattazione della causa.

Bibliografia. Aldo Travi, Lezioni di Giustizia Amministrativa, G. Giappichelli Editore, 2016, Luisa Torchia, Le nuove pronunce nel codice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; Francesco Caringella e Marco Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, Dike giuridica editrice, 2 ed. 2017, Roberto Garofoli-Giulia Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Nel diritto editore, 2017, Rosanna De Nictolis, La tecnica di redazione delle decisioni del giudice amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, Sergio Perongini Le impugnazioni nel processo amministrativo, Giuffrè Editore ed. 2011, G. Leone, Il sistema, 2006, p. 155 e ss. Mario Sanino, Appello (diritto amm.vo), in Enciclopedia Treccani.

 

Sommario. 1. Pronunce interlocutorie: profili generali. 2. Impugnabilità delle sentenze interlocutorie.

 

1. Pronunce interlocutorie: profili generali

L’articolo 36 CPA dispone che:” 1.Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.  2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l’ulteriore trattazione della causa”. 

Il Codice consente l’adozione di pronunce interlocutorie ovvero di pronunce contenenti prescrizioni per lo svolgimento del giudizio. Il riferimento è ai provvedimenti collegiali adottati ai fini istruttori e alle pronunce che dispongono l’integrazione del contraddittorio o la riunione dei ricorsi. Queste pronunce vanno sen’altro adottate, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, CPA, con ordinanza (A. Travi). 

Il legislatore, altresì, al secondo comma della norma in esame, consente la pronuncia di sentenze c.d. interlocutorie che non pongono fine al processo ma provvedono su uno o più punti della causa.  Tali pronunce   decidono una o più questioni pregiudiziali, preliminari o processuali. (S. Perongini). Le questioni pregiudiziali e/o preliminari riguardano: la giurisdizione, la competenza (escluse le questioni di competenza, sulle quali il giudice si pronuncia con ordinanza, qualora non la decida unitamente ad altre questioni), l’ammissibilità, la ricevibilità o la procedibilità del ricorso o l’eccezione preliminare di prescrizione. Le questioni processuali, invece, sono quelle relative allo svolgimento del processo. Tra di esse possono annoverarsi la riunione processi, il rinnovo della notifica, l’integrazione del contraddittorio o l’ammissione dei mezzi di prova (G. Leone). 

Così in giurisprudenza: TAR Calabria, sez. I, 04 luglio 2016, n. 1397.  È evidente come in quest’ultimo caso le statuizioni adottate dal Collegio hanno solo la forma della sentenza ma, limitandosi a disporre incombenti istruttori o processuali in nulla differiscono – nella sostanza- dalle ordinanze delle quali hanno analoga funzione “ordinatoria litis”  (M. Sanino). 

 

2. Impugnabilità delle sentenze interlocutorie

Le argomentazioni generali che precedono consentono di affrontare il tema della impugnabilità delle sentenze interlocutorie. Secondo il dato letterale dell’articolo 100 CPA sono appellabili le sentenze pronunciate dai giudici di prima istanza.  Ebbene in giurisprudenza si ritiene che sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato tutti i provvedimenti che, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, hanno un contenuto decisorio (Cons. St. sez. V, n. 8067/2006). 

Solo le statuizioni con contenuto decisorio sono suscettibili di acquisire efficacia di giudicato e, pertanto, sono passibili di impugnativa mediante i normali mezzi impugnatori. 

È evidente alla luce di quanto sopra esposto che non tutte le sentenze interlocutorie presentano un contenuto decisorio. Sono appellabili le “sentenze che risolvono questioni pregiudiziali o preliminari”, quali quelle relative alla giurisdizione, competenza, ammissibilità e procedibilità del ricorso, nonché le sentenze parziali, con cui il giudice di primo grado
risolve alcune questioni che sono già mature per la decisione, mentre il giudizio prosegue per le altre rispetto alle quali è necessario un’ulteriore attività istruttoria (articolo 103 CPA) 

Non sono invece appellabili le sentenze che, in disparte il nomen assunto, si limitano a disporre incombenti istruttori o processuali. Esempi di questo secondo genere si rinvengono nella sentenza che dispone: a) l’integrazione del contraddittorio; b) la sospensione del giudizio in attesa della definizione di una questione pregiudiziale oggetto di altro giudizio pendente; c) la decisione che riconosce l’errore scusabile (M. Sanino). 

In senso conforme alla dottrina richiamata si è espressa la giurisprudenza: “Le decisioni meramente istruttorie del giudice amministrativo non danno luogo a giudicato e non sono immediatamente impugnabili; né la loro mancata impugnazione determina inammissibilità delle censure che si fanno valere solo avverso la sentenza definitiva” (Cons. St., sez. VI, 3212/2000; cfr. Cons. St., VI, 314/1999). 

In senso analogo si è espresso il Consiglio di Stato: “da un a sentenza interlocutoria finalizzata all’attività istruttoria non si può evincere alcun giudicato, neppure implicito, sulla pretesa azionata stante il contenuto meramente ordinatorio e non decisorio della sentenza stessa” (Cons. St., sez. V, 850/1996, cfr. C.G.A, 223/1991).

 

Il punto di vista dell’Autore

L’analisi della norma in esame dimostra come il giudice amministrativo possa avvalersi di diversi schemi formali per l’adozione delle proprie pronunce. L’interprete, però, non può arrestarsi dinanzi al nomen iuris della pronuncia dovendo lo stesso procedere ad una attenta analisi volta ad individuare l’esatto contenuto (decisorio ovvero meramente ordinatorio) della statuizione. 

L’attività in esame non è questione meramente teorica attesa la sua rilevanza pratica; solo le pronunce avente contenuto decisorio sono suscettibili di passare in giudicato in difetto ovvero rigetto dei mezzi di impugnazione previsti dal Codice.