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Art. 119

Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

c-bis) i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (1);

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento (2);

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002 n. 55(3), comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giungo 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego (4);

m-ter) i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106(5);

m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall’articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo(6);

m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999(7)(8);

m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155(9).

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

 

1)Lettera aggiunta dall’articolo 3, comma 6, d.l. 15 marzo 2012, n. 21, recante Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (in Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63), convertito, con modificazioni, dalla l. 11 maggio 2012, n. 56, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (in Gazz. Uff. 14 maggio 2012, n. 111).

(2) Lettera così modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. r, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

(3) Il primo correttivo al Codice, approvato con Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273), all’articolo 1, comma 1, lett. gg, ha corretto l’anno 2003 con il 2002, ponendo rimedio ad un evidente lapsus calami.

(4) Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 2, Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità (in Gazz. Uff. 29 aprile 2011, n. 98), a decorrere dal 30 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

L’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata soppressa dall’articolo 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (in Gazz. Uff., S.O., 6 dicembre 2011, n. 284), convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (6 dicembre 2011). Le relative competenze sono state attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(5) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. gg), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 3, che precede. Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011. 

L’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua è stata soppressa dall’articolo 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, cit. a nota 4, che precede, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (6 dicembre 2011). Le relative competenze sono state attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(6) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. gg), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 3, che precede. Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.

(7) Lettera aggiunta dall’articolo 49, comma 1, l. 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (in Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3). Ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo 49 le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

(8)V. anche l’articolo 13 bis, d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, recante Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (in Gazz.Uff. 28 dicembre 2013, n. 303), aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, che, nell’introdurre un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente alle controversie concernenti le disposizioni dettate dallo stesso d.l. n. 149 del 2013 (fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto), ha previsto l’applicazione del rito abbreviato ex articolo 119 CPA.

(9) Lettera aggiunta dall’articolo 16, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale (in Gazz. Uff. 17 febbraio 2017, n. 40).

Bibliografia. R. De Nictolis, Processo Amministrativo. Formulario commentato, IV ed., Ipsoa, 2019; Roberto Garofoli, Codice Amministrativo Ragionato. VII ed., Nel Diritto Editore, 2020; Vincenzo Salamone, Presidente della 2^ sezione del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, I riti speciali nel nuovo processo amministrativo, pubblicato sul sito www.giustizia-amministrativa.it il 17 novembre 2010; Luca Bertonazzi, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, Il rito processuale “speciale” per le controversie riguardanti gli atti delle Autorità indipendenti, in particolare gli aspetti problematici del giudizio di cognizione, pubblicato il 14 e 15 febbraio 2019.

 

Sommario. 1. Il sistema del rito abbreviato relativo a speciali controversie. 2. I confini del rito abbreviato per i giudizi sulle controversie relative ai provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti.

 

1. Il sistema del rito abbreviato relativo a speciali controversie

1.1 L’articolo 119 del codice del processo amministrativo sostituisce l’articolo 23 bis della legge n. 1034 del 1971, prevedendo un rito abbreviato – caratterizzato per lo più da termini dimezzati, salve le eccezioni che si vedranno - comune a determinate materie, tassativamente indicate dal comma 1 della disposizione. 

Si tratta di una disposizione sul rito, che non fonda ma presuppone la giurisdizione amministrativa, ora esclusiva (articolo 133, comma 1, lett. l), CPA), ora generale di legittimità.

1.2 Come anzidetto, una peculiarità di detto rito è che tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati.

Fanno eccezione al dimezzamento, nei giudizi di primo grado, i termini per la notificazione:

- del ricorso introduttivo, che restano di 60 giorni (v. articolo 120 CPA in materia di appalti);

- del ricorso incidentale, che restano di 60 giorni;

- dei motivi aggiunti, anch’essi di 60 giorni; 

Non si dimezzano nemmeno i termini di cui all’articolo 62, comma 1, CPA per l’impugnazione delle ordinanze cautelari per cui è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Come ormai pacificamente ritenuto in giurisprudenza, il dimezzamento dei termini di cui sopra si applica anche al termine di deposito dell’appello (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 31 maggio 2002, n. 5; Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2007, n. 389).

Resta fermo che il dimezzamento dei termini processuali previsto dall’articolo 119 CPA concerne solo l’impugnazione di atti amministrativi e non i giudizi risarcitori.

Sul punto, una recente pronuncia del Cons. St. n. 1882/2018 ha chiarito che: “la controversia avente ad oggetto l’azione di risarcimento danni per la mancata stipula di un contratto di appalto per lavori conseguente a richiesta di informativa antimafia, successivamente intervenuta, non riguarda la procedura di affidamento sub lett. a), con la conseguenza che alla stessa non si applica il rito abbreviato previsto dagli articoli 119 e 120 CPA, mancando la ratio per la quale il legislatore ha ritenuto di favorire, in deroga ai termini processuali ordinari, una più rapida tutela degli interessi pubblici in ambiti individuati”.

1.3 Salva l’ipotesi in cui si addivenga ad una pronuncia di sentenza in forma semplificata, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare:

- accerta la completezza del contraddittorio ovvero dispone l’integrazione dello stesso;

- se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti;

- fissa la data di svolgimento dell’udienza in caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado (in tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti).

Con l’ordinanza cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari.

Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in materia di misure cautelari (tutela cautelare collegiale, monocratica interinale e ante causam).

1.4 Innovativa è la norma nella parte in cui rende facoltativa la pubblicazione del dispositivo quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiari di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza e la dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza. 

In tal caso il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. 

Il termine, pertanto, non decorre dall’udienza (pubblica o camerale) di discussione, ma dalla camera di consiglio di decisione.

La norma si applica anche al giudizio di appello nelle materie soggette al rito abbreviato, ma non anche al rito in materia di appalti pubblici, dove l’articolo 120 pone una diversa regola. 

1.5 Contro il dispositivo è proponibile appello al Consiglio di Stato per la sospensione dell’esecutività entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. Tale appello ha valore meramente cautelare, onde lo stesso diviene improcedibile quando si sia esaurita la fase cautelare ovvero a seguito della proposizione dei motivi aggiunti avverso la sentenza (Cons. St. n. 5375/2013).

La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

Da ultimo, si rileva come sul rapporto proprio tra appello contro il dispositivo e appello contro la sentenza completa è intervenuta l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2014, chiarendo che: “non si tratta di due gravami distinti”, ma piuttosto “dell’espressione del medesimo potere di impugnazione della parte”, con la conseguenza che “non è inammissibile l’appello contro la sentenza (completa) nel quale sia fatto rinvio, per l’esposizione sommaria dei fatti, all’appello proposto contro il dispositivo”.

 

2. I confini del rito abbreviato per i giudizi sulle controversie relative ai provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti

2.1 Stando al tenore letterale dell’articolo 119, comma 1, lett. b), CPA, secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai (…) provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti”, il rito abbreviato trova applicazione tanto nei confronti dei giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti delle Autorità indipendenti (i.e. giudizi di impugnazione di detti provvedimenti), quanto nei confronti delle controversie che involgono le A.I. perché relative a provvedimenti e poteri esercitati dalle medesime (i.e. azione di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio illegittimo o dall’omesso esercizio del potere amministrativo). 

2.2 Il rito abbreviato attrae anche i provvedimenti distinti ma connessi a quelli espressamente contemplati nell’articolo 119 CPA. 

A tale proposito rileva la pronuncia resa dal Cons. Stato, sez. VI, ord. 24.1.2019, n. 583, sul regolamento di competenza proposto dall’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (Arera) avverso un’ordinanza del TAR Lombardia che aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del TAR Lazio, sede di Roma, su un ricorso (di un’associazione di tutela dei consumatori) avente ad oggetto un regolamento ministeriale e una delibera della stessa Autorità. 

Il Consiglio di Stato, nel dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale che, come  si è avuto modo di analizzare, assegna “carattere inderogabile e prioritario” alla “competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano” sulle controversie relative ai poteri esercitati da Arera (articolo 14, comma 2, CPA), afferma che: “il criterio di competenza funzionale di cui all’articolo 14 CPA ha efficacia attrattiva rispetto ai criteri regolatori della competenza territoriale enucleati dal precedente articolo 13”. In particolare, è stato rimarcato che: “la stessa natura della competenza funzionale, caratterizzata da profili di specialità ed espressione di esigenze affatto peculiari, ne implica la prevalenza rispetto alla competenza territoriale delineata in via generale dall’articolo 13 CPA con riferimento alla sede dell’autorità emanante o alla sfera territoriale degli effetti degli atti (Cons. Stato, Ad. plen., ord. 25.06.2012, n. 35)”.

Inoltre, “lo spostamento di competenza in favore del TAR Lombardia, sede di Milano, si verifica anche laddove il provvedimento dell’Autorità, in relazione al quale sussiste la competenza funzionale, si ponga a valle rispetto a un provvedimento presupposto di altra Amministrazione, parimenti impugnato nel giudizio”. (TAR Lazio, Roma, sez. III ter, ord. 28.2.2014, n. 2363; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17.6.2016, n. 1218).

Tale forza attrattiva propria della competenza funzionale comporta una speculare efficacia attrattiva del rito abbreviato di cui all’articolo 119 CPA in relazione a provvedimenti distinti ma connessi a quelli delle Autorità amministrative indipendenti, a nulla rilevando che detti provvedimenti siano presupposti o consequenziali. 

2.3 Analogamente, l’articolo 120, comma 1, CPA attrae per connessione nella competenza funzionale del giudice deputato a conoscere della procedura di aggiudicazione di un contratto pubblico i connessi provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione. 

Come afferma nota dottrina (cfr. Luca Bertonazzi, op. cit in Bibliografia), è in questo modo risolto il conflitto tra due criteri di competenza funzionale: quello – prevalente – di cui all’articolo 14, comma 3, cit. (in relazione ai giudizi di cui all’articolo 119 cit.) e quello – cedevole – di cui all’articolo 135, comma 1, lett. c), CPA (che devolve alla competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, “le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera l)”, ossia quelle relative ai provvedimenti di una serie di Autorità amministrative indipendenti, ivi tassativamente enumerate, tra le quali la “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture”, soppressa dall’articolo 19 del d.l. n. 90/2014, con compiti trasferiti ad ANAC). 

 

Il punto di vista dell'Autore

Dalle pagine precedenti si ricava come l’articolo 119 del codice del processo amministrativo abbia di fatto riprodotto il contenuto del vecchio articolo 23 bis della legge n. 1034 del 1971, prevedendo un rito abbreviato, comune a determinate materie, tassativamente riportate nel comma 1 della disposizione in esame.

Tra queste sono ricomprese anche le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, fatto salvo però quanto previsto dagli articoli 120 e ss. CPA. Per queste procedure si applica, infatti, il combinato disposto degli articoli 119 e 120 CPA, con evidenti segnali di ulteriore accelerazione.