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Art. 125

 Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche

1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell’articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.

2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

3. Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:

a) alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

c) alle opere di cui all’articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Bibliografia. Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2011; Lipari, L’annullamento dell’aggiudicazione e la sorte del contratto tra nullità, annullabilità ed inefficacia: la giurisdizione esclusiva amministrativa e la reintegrazione in forma specifica, in D&F, 2002, 245. Lipari, Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti del contratto, in www.giustamm.it

 

Sommario. 1. La tutela in forma specifica e per equivalente. 2. La liquidazione del risarcimento per equivalente.

 

1. Premessa

Preliminarmente appare comunque utile ricordare il riferimento al Decreto Legislativo 163/2006 deve essere letto con rinvio al nuovo Decreto Legislativo 50/2016.

Così, ad esempio, il richiamo contento nel primo comma della norma qui in commento, dovrà essere riferito alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016.

Quindi, l’ambito oggettivo della disposizione, riguarda sia le opere di cui alla citata parte V del Decreto Legislativo 50/2016, sia, in ordine alla previsione di cui al comma 4 della norma in esame, le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia, infine, le opere di cui all’articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (norma riguardante l’Expo Milano 2015).

Sempre in via di premessa, è utile ricordare come il CPA ha abrogato il rito speciale in materia di infrastrutture strategiche, come previsto dall’articolo 20 del D. l. 185/2008.

Tale rito speciale ha ancora oggi una parziale efficacia residua perché è applicabile a tutti gli interventi relative ad infrastrutture strategiche che avevano già conosciuto la nomina del commissario prima del CPA e entro i 90 giorni dallo stesso.

In definitiva, oggi, per le infrastrutture strategiche, tenuto conto della norma in esame, il rito processuale è quello afferente gli appalti pubblici, salve alcune specificità che saranno trattate nel paragrafo successivo.

 

2. Sorte del contratto e tutela cautelare

Quanto alla sorte del contratto, per il caso in esame, sono previste tre tipologie di violazioni, le quali hanno un effetto diverso sull’efficacia del contratto. 

Il legislatore, rimettendo la valutazione al giudice, richiama le violazioni gravi, meno gravi e non gravi.

Le violazioni ritenute gravi portano comunque a privare di effetti il contratto. 

Le violazioni meno gravi, il contratto rimane valido ed efficace, applicandosi solo le sanzioni alternative.

Infine – ed è qui la deroga al regime “ordinario” – per le violazioni non gravi è sottratta al giudice ogni forma di valutazione sanzionatoria e lo stesso legislatore prevede solo il risarcimento per equivalente. 

  Evidente, dunque, che in questo caso, il legislatore precostituisce in modo rigido la valutazione ed il contro-bilanciamento degli interessi, avendo cura di privilegiare l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera strategica. Tale ultima valutazione sembra essere alla base delle disposizioni in materia di tutela cautelare. 

Qui il richiamo permette di evidenziare come il giudice debba svolgere una valutazione più approfondita, in quanto dovrà tenere conto delle probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera.

Nel quadro descritto, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

 

Il punto di vista dell’Autore

Da sempre il legislatore ha mostrato una particolare attenzione all’ambito qui considerato, prevedendo deroghe alle regole ordinarie, meccanismi di accelerazione e che, in teoria, dovevano servire a dare maggiore certezza ai rapporti, tutelando il superiore interesse pubblico (qui strategico).