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Art. 82

Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

2. Se, in assenza dell’avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Bibliografia. Guicciardi E., Giustizia amministrativa, Milano, 1954; Saitta F, Giustizia amministrativa, Padova, 1993; Abbamonte G. Laschena R., Giustizia amministrativa, Bologna, 1997; Gisondi R., Nuovi strumenti di tutela nel codice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, 2011; Caringella F., Protto M., Codice del nuovo processo amministrativo, Milano, 2010; Cerreto A., L’estinzione del processo per inattività, con particolare riferimento al giudizio amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, febbraio 2011.

 

Sommario. 1. L’interesse al giudizio. 2. Perenzione transitoria.

 

1. L’interesse al giudizio

La particolare considerazione riservata ai ricorsi ultraquinquennali impone di verificare se l’interesse al giudizio, dopo cinque anni dallo vocatio iudicis, perduri. 

In tal caso la perenzione si verifica qualora, a seguito di un apposito avviso trasmesso dalle segreterie degli organi giudiziari, non sia presentata entro centoottanta giorni, una nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore. Questa puntualizzazione è stata aggiunta per consentire, nel caso di Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato, la sottoscrizione dell’istanza, da parte del solo avvocato dello Stato. È stata conservata la previsione che sia proprio la parte a sottoscrivere l’istanza di fissazione d’udienza, perché volta a garantire che siano decise le cause in relazione alle quali perdura concretamente l’interesse in capo alla stessa parte.

In assenza del predetto avviso, se è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso viene deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza attraverso il proprio difensore, di avere interesse alla decisione; in difetto, il ricorso viene dichiarato perento dal Presidente del Collegio mediante l’adozione di un decreto.

 

2. Perenzione transitoria

È prevista un’ipotesi di perenzione transitoria per i ricorsi ultraquinquennali pendenti alla data del 16 settembre 2010 (articolo 1 All. 3 Decreto Legislativo n. 2 luglio 2010 n. 104).

Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 104, ovvero entro il 15 marzo 2011, almeno una delle parti costituite deve manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso per il quale ancora non sia stata fissata l’udienza di discussione presentando una nuova istanza di fissazione. In difetto della predetta domanda, la perenzione opera automaticamente attraverso un decreto monocratico senza che intervenga il preventivo avviso della segreteria del giudice; è comunque consentito solo alla parte ricorrente di dichiarare di avere ancora interesse alla decisione depositando, entro 180 giorni dalla comunicazione del decreto, l’atto sottoscritto dalla parte e dal suo difensore e notificato alle altre parti. 

La notificazione trova giustificato motivo nella necessità di riaprire il giudizio amministrativo e di consentire alle altre parti di approntare adeguata difesa anche in relazione alla validità della dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione.

Il Presidente revoca, con altro decreto monocratico, l’originario decreto di perenzione, disponendo reiscrizione della causa nel ruolo di merito.

 

Il punto di vista dell’Autore

Nell’ambito di una più ampia considerazione, nella correlazione tra questo articolo ed il precedente, appare opportuno ricordare quanto sia centrale, e strategico per lo sviluppo del Paese, il diritto ad un processo di ragionevole durata. Diritto che come noto trova sede anche nelle altre costituzioni europee; come venne ricordato da V.E. Dalmotto nel “Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo” “il VI emendamento della Costituzione federale degli Stati Uniti d’America del 17 dicembre 1787 afferma che in ogni processo penale l’accusato avrà diritto ad un procedimento pronto e pubblico…”; l’ordinamento tedesco, che prevede il dovere degli organi giurisdizionali di decidere entro uno spazio di tempo ragionevole e riconosce che tale dovere “è violato per esempio da un’omissione o da un ritardo ingiustificato specialmente in caso di omessa fissazione d’udienza, mancata assunzione di un mezzo di prova o omessa pronuncia, sebbene la causa sia matura per la decisione, tanto in fatto che in diritto”, concedendo all’interessato vari rimedi oltre al risarcimento; l’articolo 24 comma 2 della Costituzione spagnola del 27 febbraio 1978, che statuisce il diritto di ognuno ad un processo senza indebite dilazioni; l’ordinamento francese ove i giudici hanno in più occasioni condannato lo Stato per la lentezza dei processi, stabilendo che in tali casi sono lese più disposizioni (l’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 4 del Code Civil, secondo cui il giudice che si rifiuti di giudicare con il pretesto del silenzio , dell’oscurità o dell’insufficienza della legge, potrà essere perseguito come colpevole di diniego di giustizia).