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Art. 83

Effetti della perenzione

1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.

Bibliografia. Guicciardi E., Giustizia amministrativa, Milano, 1954; Saitta F, Giustizia amministrativa, Padova, 1993; Caringella F., Protto M., Codice del nuovo processo amministrativo, Milano, 2010; Cerreto A., L’estinzione del processo per inattività, con particolare riferimento al giudizio amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, febbraio 2011; Palliggiano G., Zingales G.U., Il codice del nuovo processo amministrativo – Prima lettura sistematica del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, Ipsoa, 2010.

 

Sommario. 1. Effetti ope legis.

 

1. Effetti ope legis 

La perenzione, in base all’articolo 83, opera di diritto. Può essere rilevata anche d’ufficio, con l’inattività delle parti, ovvero in assenza degli adempimenti posti a carico del ricorrente o comunque delle parti (Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018 n. 6111).

La norma prevede altresì che ciascuna delle parti dovrà sopportare le proprie spese nel giudizio. Ciò significa che il processo perente è sostanzialmente un processo senza condanna alle spese, in quanto ciascuna parte sopporterà le proprie. La ratio è da riscontrare nella circostanza che il processo si estingue per inerzia di tutte le parti. Dunque, a differenza della rinuncia, la chiusura del rapporto processuale non potrà essere attribuita ad una sola di esse.

 

Il punto di vista dell’Autore

Valgano le precedenti considerazioni a margine degli articoli 81 e 82.

È poi chiaro che trattandosi di operatività ope legis, la perenzione opera immediatamente, nel momento in cui si verifica, anche qualora venga poi dichiarata in un momento successivo all’evento estintivo. I suoi effetti si producono retroattivamente e non al momento in cui la perenzione viene rilevata dal giudice o eccepita dalla parte. Il rilievo dell’estinzione resta tuttavia indispensabile ai fini della relativa declaratoria.