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Art. 84

Rinuncia

1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

Bibliografia. Guicciardi E., Giustizia amministrativa, Milano, 1954; Saitta F, Giustizia amministrativa, Padova, 1993; Caringella F., Protto M., Codice del nuovo processo amministrativo, Milano, 2010; Casetta E., Manuale di diritto amministrativo, Milano, 1999.

 

Sommario. 1. Rinuncia. 2. Rinuncia e acquiescenza. 3. La forma

 

1. Rinuncia 

In primis, la disposizione precisa che essa può avvenire in ogni stato e grado del processo. 

Deve essere formulata con dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale da depositare in segreteria, ovvero può essere espressa oralmente mediante dichiarazione da rendere in udienza che deve essere documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti fino a quel momento compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga opportuna una loro compensazione.

Quale atto unilaterale volontario, la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; le parti, ricevuta la notifica, possono opporsi alla rinuncia laddove nutrano interesse alla prosecuzione del giudizio, altrimenti il processo si estingue.  

 

2. Rinuncia e acquiescenza

La rinuncia non deve essere confusa con l’acquiescenza, che riguarda la fase anteriore all’introduzione del giudizio ed equivale ad accettazione espressa o tacita degli effetti del provvedimento amministrativo con, di conseguenza, rinunzia al ricorso giurisdizionale (nella fase di pendenza dei termini previsti per la sua proposizione).

 

3. La forma

Anche senza particolari formalità, la rinuncia può essere desunta dal giudice da fatti, atti univoci o comportamenti successivi alla proposizione del ricorso tali da rivelare la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. Accanto, dunque, alla rinuncia “formale” può parlarsi di atto di rinuncia irrituale comunque valido, nei limiti del comma 4, e produttivo di effetti estintivi. 

 

Il punto di vista dell’Autore

Letto in collegamento con l’articolo 35 (dove si precisa che il ricorso, in caso di rinuncia, non è dichiarato improcedibile ma estinto) si può notare un’incertezza circa la “sopravvenuta carenza d’interesse” in quanto non necessariamente la rinuncia dipende da motivazioni legate alla sopravvenuta carenza d’interesse ma anche ad altre di natura diversa.