x

x

Art. 85

Forma e rito per l’estinzione e l’improcedibilità

1. L’estinzione e l’improcedibilità di cui all’articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell’articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, fissa l’udienza di merito.

5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

6. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

7. Avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto appello.

8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3 (1).

9. L’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione.

 

(1) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. l, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

Il secondo correttivo ha quindi previsto che il giudizio di appello sull’ordinanza che pronuncia sull’opposizione a decreto di estinzione o di improcedibilità si svolge secondo le disposizioni previste per il giudizio in camera di consiglio.

Bibliografia. Guicciardi E., Giustizia amministrativa, Milano, 1954; Saitta F, Giustizia amministrativa, Padova, 1993; Caringella F., Protto M., Codice del nuovo processo amministrativo, Milano, 2010; Casetta E., Manuale di diritto amministrativo, Milano, 1999.

 

Sommario. 1. Il rito sommario. 2. Il giudizio di opposizione.

 

1. Il rito sommario 

Nelle ipotesi di declaratoria di estinzione e d’improcedibilità del giudizio è previsto un rito sommario definito con decreto al quale può opporsi chi vi abbia interesse, ed in tale caso la decisione che definisce il giudizio è collegiale.

Il comma 1 precisa che l’estinzione e l’improcedibilità di cui all’articolo 35 possono essere dichiarate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

Il decreto è depositato in segreteria che ne dà comunicazione alle parti costituite, ed entro sessanta giorni da tale comunicazione, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio con atto notificato a tutte le altre parti.

 

2. Il giudizio di opposizione

Il procedimento di opposizione in camera di consiglio viene fissato alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Il giudizio è deciso con ordinanza che, nell’ipotesi di accoglimento, fissa l’udienza di merito.

In caso di rigetto, le spese sono a carico dell’opponente e sono liquidate dal collegio con l’ordinanza medesima, senza compensazione anche parziale.

Dopo il deposito in segreteria (che provvede a comunicarla alle parti costituite) l’ordinanza che decide sull’opposizione è impugnabile e l’appello segue le regole ordinarie.

L’estinzione e l’improcedibilità che si verifichino o siano accertate nel corso dell’udienza di discussione sono dichiarate con sentenza. 

 

Il punto di vista dell’Autore

Deve constatarsi come, pur nella sommarietà del rito, le garanzie e le tutele significative del diritto di difesa siano assicurate. Lo stesso giudizio di opposizione alla declaratoria di estinzione e di improcedibilità conosce la particolare “urgenza” (in termini di fissazione dell’udienza in camera di consiglio) al fine del vaglio, rapido eppur completo, della definitiva chiusura del processo.