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Art. 17 - Titolarità della proposta

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. (1)

2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere c), i), i–bis) e i–ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. (2)

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

3–bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall’articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione sintetica per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’autorità proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l’autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta; (4)

[d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall’adozione dello stesso.] (3)

(1) Comma modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. b–bis), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. b), L. 161/2017.

(3) Lettera abrogata dall’ art. 24, comma 1, lett. b), n. 2), DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

(4) Lettera così modificata dall’ art. 24, comma 1, lett. b), n. 1), DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Competenza funzionale e proposta di prevenzione

Nel procedimento di prevenzione, la competenza funzionale dell’organo proponente deve essere determinata alla stregua dell’inquadramento della pericolosità del proposto dedotto nell’atto introduttivo, purché lo stesso non appaia “ictu oculi” incoerente rispetto alla base fattuale offerta (Sez. 5, 57125/2018).

 

Competenza concorrente

Ai sensi dell’art. 17 l’applicazione delle misure di prevenzione può essere proposta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della DIA. Nei casi, come quello oggetto del presente procedimento, previsti dall’art. 4, lett. c), i–bis), i–ter), le funzioni spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona interessata.

Si tratta di una norma di salvaguardia resa indispensabile dal fatto che questi ultimi reati non sono di norma di competenza in sede penale delle procure distrettuali, ma appartengono ancora alla competenza delle procure cc.dd. ordinarie. L’interlocuzione, in questi casi, si realizza di solito tra le singole procure del circondario ed il tribunale distrettuale.

La previsione di un potere di proposta “concorrente” tra i due uffici ha imposto al procuratore circondariale un previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; il comma 3–bis dell’art. 17 impone forme di cooperazione e coordinamento rafforzati tra il procuratore della Repubblica distrettuale, il questore ed il direttore della DIA relativamente alle misure di prevenzione.

Più precisamente, si impone un “raccordo informativo” per evitare che – il sovrapporsi delle iniziative – arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti.

A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della DIA devono: a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall’art. 19; b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini; c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale: “la mancata comunicazione comporta l’inammissibilità della proposta”; d) trasmettere al procuratore della Repubblica, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione di prevenzione, un provvedimento motivato entro dieci giorni dall’adozione dello stesso.

Questo ultimo adempimento appare particolarmente emblematico e significativo della natura officiosa del potere di proposta di prevenzione che dovrebbe, tendenzialmente, essere sottratto a qualsivoglia opzione discrezionale. L’archiviazione dell’indagine di prevenzione da parte degli organi di polizia impone un’informativa al procuratore competente al fine di evitare che la suddivisione delle attività in sede di coordinamento provochi una stasi dell’accertamento di prevenzione presso il procuratore della Repubblica.

Dunque, un potere, quello di proposta, dell’ufficio che non ammette surrogati, il cui esercizio presuppone una chiara imputazione all’ufficio; la proposta è un atto officioso che deve essere il frutto di una valutazione completa, autonoma, responsabile del procuratore della Repubblica competente o degli altri soggetti legittimati dalla legge (Sez. 6, 37099/2019).

 

Principi del tempus regit actum e della perpetuatio jurisdictionis

Le misure di prevenzione patrimoniali, in ragione del loro carattere preventivo, sono assimilabili alle misure di sicurezza e come tali sono sottoposte al principio di legalità ai sensi dell’art. 199 CP, ma soggiacciono alla norma di cui all’art. 200 CP e, quindi, al principio tempus regit actum (SU, 4880/2015).

Anche nel procedimento di prevenzione, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’individuazione del giudice competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui è promosso.

La competenza così determinata rimane ferma in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis, in base al quale la competenza, in assenza di specifica disciplina transitoria derogatoria, si radica al momento della domanda, da intendersi, con riferimento al procedimento di prevenzione, come momento del deposito della proposta quale concreto esercizio dell’azione di prevenzione da parte del proponente; – che tale ordine di idee è pienamente in sintonia con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e con il principio del tempus regit actum, che impone che, in materia di successione di norme processuali, l’individuazione del giudice competente debba essere effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui il PM (o il Questore) ha esercitato la relativa azione (penale o di prevenzione) o comunque, come nel caso di specie (Sez. 1, 44534/2019).

In tema di misure di prevenzione personali, la competenza a decidere sulla domanda di rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione emessa prima del 19 novembre 2017 e rimasta sospesa in conseguenza dello stato di detenzione del destinatario appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, senza che acquisisca rilievo l’eventuale diversa attribuzione di competenza conseguente alla modifica dell’art. 5, operata dalla L. 161/2017 (Sez. 1, 49148/2018).

In assenza di una disciplina transitoria, il principio che regola le questioni relative all’applicazione delle disposizioni d’ordine processuale è quello del tempus regit actum, sicché è agevole concludere che la competenza a provvedere in merito ad una proposta debba essere attribuita in base alla legge vigente nel momento di presentazione della proposta stessa, senza che i successivi mutamenti del regime normativo possano incidere sulla competenza così determinata (Sez. 1, 5666/2019).

 

Parametri per la determinazione della competenza per territorio

Nel procedimento di prevenzione, la competenza funzionale dell’organo proponente deve essere determinata alla stregua dell’inquadramento della pericolosità del proposto dedotto nell’atto introduttivo, purché lo stesso non appaia “ictu oculi” incoerente rispetto alla base fattuale offerta (Sez. 5, 57125/2018).

Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica – in stretta correlazione con il criterio dell’attualità della pericolosità sociale – nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza (SU, 33451/2014).

La competenza nel procedimento di prevenzione deve essere individuata avendo riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall’autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con carattere di continuità in rapporto con l’ambiente locale, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità (Sez. 1, 45380/2015).

L’individuazione del giudice competente in materia di prevenzione è affidata ad una valutazione complessiva del compendio fattuale da cui viene desunta la pericolosità del proposto, identificandosi la “dimora” di quest’ultimo, nel senso inteso dall’art. 5, per l’appunto nel luogo in cui il soggetto abbia tenuto comportamenti sintomatici della stessa, rimanendo di per sè irrilevanti le risultanze anagrafiche ovvero il luogo dove questi abitualmente vive (Sez. 5, 2470/2019).

La competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora la quale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità rilevando dunque lo spazio geografico–ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo sia diverso da quello di dimora abituale (Sez. 1, 45380/2015).

La nozione di dimora del proposto, indicata dalla legge quale riferimento per la determinazione dell’AG territorialmente competente a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione, è stata individuata dalla giurisprudenza di legittimità nel luogo ove, al momento della decisione, si manifesti la pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura, in coerenza con la previsione del requisito dell’attualità della pericolosità stessa (Sez. 5, 49567/2016).

La competenza per la formulazione della proposta nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose è attribuita, dall’art. 5, al «Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona», aggiungendo per le ipotesi di proposta formulata per i soggetti attinti da pericolosità generica, la competenza – comunque concorrente – del «Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto (Sez. 2, 37495/2019).

La contestazione di una delle condotte descritte dall’art.73 DPR 309/1990 non esclude, di per sè, la possibilità di applicare una misura di prevenzione in relazione all’ipotesi investigativa che si tratti di condotta agevolatrice ai sensi dell’art.7 DL 152/1991, né esclude, sul piano logico, un tale sospetto, laddove l’attività non sia svolta in via del tutto occasionale od episodica.

Occorre, infatti, ricordare che il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al procedimento penale, tanto da consentire una valutazione di pericolosità sociale anche in presenza di una pronuncia assolutoria dal reato associativo (Sez. 6, 50946/2014).

La competenza territoriale in materia di misure di prevenzione si può, dunque, radicare indipendentemente dagli esiti, a maggior ragione dall’andamento di un procedimento penale di cognizione in corso, purchè siano indicati gli elementi in base ai quali si possa ritenere che il destinatario del provvedimento di prevenzione abbia manifestato la sua pericolosità, onde radicare la competenza territoriale nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, proprio in relazione alla contiguità ad una struttura associativa (Sez. 4, 27039/2015).

La formale residenza all’estero non impedisce l’applicazione delle misure di prevenzione se sussiste la dimora abituale del proposto in un determinato luogo in Italia (Sez. 7, 9989/2014).

Ove manchi la possibilità di stabilire il luogo ove, in una miriade di condotte delittuose fiscali di eguale gravità, siano state commesse le condotte di maggiore spessore e rilevanza”, la competenza in materia di misure di prevenzione dovrà determinarsi con riferimento ai criteri suppletivi di cui all’art. 9, commi 2 e 3, CPP (Sez. 6, 45081/2014).

 

Rappresentanza in udienza dell’ufficio del pubblico ministero

Il secondo comma dell’articolo 5 prevede, di pari passo con l’attribuzione delle competenze del procuratore distrettuale al procuratore del luogo di domicilio, che – nelle udienze relative a tali richieste residua la possibilità della presenza anche del procuratore del luogo. Tale previsione sarebbe totalmente distonica se si volesse affermare la presenza di una legittimazione esclusiva del procuratore del luogo di domicilio e trova una spiegazione unicamente nella presenza di una competenza ripartita (Sez. 2, 33801/2018).

 

Casistica

Non può l’interessato impugnare la decisione adottata sulla sua domanda di revoca della misura di prevenzione facendo valere vizi della procedura principale (quali le eccezioni di incompetenza territoriale, ovvero la mancata traduzione delle contestazioni in lingua nota, ovvero difetti di notifica all’interessato ovvero ancora le oscure ragioni affidate al quarto motivo) ma deve evidenziare, per il buon esito della sua pretesa, circostanze idonee a dimostrare il venir meno ovvero l’attenuazione della pericolosità a suo tempo ritenuta dall’AG competente a giustificazione della misura (Sez. 1, 489/2016).

 

Linee guida, circolari e prassi

G. Muntoni (presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma), “Giurisprudenza e prassi operative del tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione”, relazione tenuta per il corso su “Misure di prevenzione patrimoniale: potenzialità e problematiche del contrasto ai patrimoni illeciti” organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, 6 giugno 2019, reperibile al seguente link: https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2019/2019_06%20–%20Giugno/13%20–%20Misure%20di%20prevenzione/Relazione%20–%20Dott_%20Guglielmo%20Muntoni.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: problematiche organizzative e operative”, nota n. 6815 del 10 novembre 2017, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_16709.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario”, nota n. 5810 dell’8 novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_21020.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, “Quinta lettera di prevenzione”, novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/prassi–e–documenti/