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Art. 86 - Validità della documentazione antimafia

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all’articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell’acquisizione. (1)

2. L’informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all’articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3. (1)

2–bis. Fino all’attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti. (2)

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’articolo 85.

4. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell’infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

(1) Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 1, D. LGS. 218/2012.

(2) Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

Rassegna di giurisprudenza

Gli elementi indizianti posti a fondamento di un’informativa interdittiva permangono inalterati fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che siano idonei ad evidenziare il venir meno della situazione di pericolo, ragione per cui l’informativa è sempre suscettibile di un aggiornamento alla luce dell’evoluzione della situazione personale degli interessati o di una effettiva onerosa cessione a terzi dell’impresa.

L’amministrazione è infatti tenuta ad emettere un’informativa liberatoria nei confronti dell’impresa ove sopraggiungano reali ed effettive circostanze nuove, che siano cioè capaci di smentire o, comunque di superare, gli elementi che hanno giustificato l’emissione del provvedimento interdittivo (Cons. Stato, Sez. 3, 4938/2018).

La limitazione temporale di efficacia dell’interdittiva antimafia, prevista dall’art. 86, comma 2, deve intendersi riferita ai casi nei quali sia attestata l’assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma. L’art. 2, comma 1, DPR 252/1998 (la cui disposizione è stata poi riportata nell’art. 86, commi 1 e 2) deve intendersi riferito, infatti, ai casi di documentazioni che attestino l’assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa – cosiddette informative negative – e non già ai riscontri indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella disposizione.

La sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore impone all’Amministrazione di verificare nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.

L’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane tuttavia inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo. Il superamento del rischio di inquinamento mafioso è da ricondursi non tanto al trascorrere del tempo dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, bensì al sopraggiungere di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (Cons. Stato, Sez. 3, 739/2017 e 4121/2016).

 

Linee guida, circolari e prassi

Si rinvia, per un utile vademecum sulla documentazione antimafia, alla “Guida pratica in materia di documentazione antimafia”, reperibile al seguente link: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1149/Guida_pratica_antimafia.doc

Si consulti anche il Portale delle Prefettura– UTG, al seguente link: http://www.prefettura.it/bologna/contenuti/48643.htm