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Art. 45–bis - Liberazione degli immobili e delle aziende (1)

1. L’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, comma 3–ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.

(1) Articolo inserito dall’ art. 18, comma 1, L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Ai sensi dell’art. 47, l’adozione dell’ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità organizzata costituisce, per l’ANBSC, un atto dovuto, atteso che essa ha il potere–dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero un bene che, per effetto della confisca, acquisisce un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche. Il che determina l’assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (Cons. Stato, Sez. 3, 2993/2016; id. 2682/2016).

La mancata partecipazione del privato al procedimento di sgombero di un immobile requisito e confiscato è irrilevante anche ai sensi dell’art. 21–octies, L. 241/1990, poiché il provvedimento di sgombero è atto dovuto, per la sua natura vincolata ai sensi degli artt. 47 D. Lgs. 159/2011 e 823, comma 2, CC (Cons. Stato, Sez. 3, 3324/2016).

In altri termini la comunicazione è inutile in quanto non si ravvedono concrete prospettive di vantaggio all’interno dell’iter procedimentale, ossia ogni qualvolta l’azione dell’amministrazione è interamente vincolata, in quanto concerne esclusivamente l’accertamento della sussistenza dei presupposti normativi, giuridici e fattuali, necessari all’adozione dell’unica soluzione univoca che è legislativamente predeterminata (Cons. Stato, Sez. 3, 1499/2019).

È, inoltre, irrilevante in questa fase che l’interessata non abbia potuto partecipare al procedimento di prevenzione conclusosi con la confisca, tenuto conto che l’istanza di revoca della confisca da costei proposta è stata respinta con sentenza definitiva della Corte di Cassazione, come evidenziato e documentato dall’amministrazione.

Infine, rispetto ad un provvedimento come quello impugnato, non è configurabile in capo agli occupanti una posizione giuridica meritevole di tutela, con riferimento non solo all’an ma anche al quando della consegna (Cons. Stato, Sez. 3, 6706/2018), neanche avuto riguardo ad esigenze, pur comprensibili dal punto di vista umano, come quelle abitative della famiglia, rappresentate nel caso di specie.

Per le stesse ragioni non è configurabile il dedotto difetto di motivazione trattandosi di provvedimento vincolato; inoltre il “potere–dovere” dell’ANBSC di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione pubblica del bene ma risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione che viene compiutamente soddisfatto con l’esercizio di un’azione esecutiva complementare – ma distinta – da quella discrezionale con cui, invece, l’amministrazione decide in ordine all’uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dall’ art. 47 (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 3890/2019).

È infondato anche il terzo profilo di doglianza con cui si lamenta la ristrettezza del termine di 120 giorni, concesso per il rilascio, atteso che i ricorrenti, in ragione della natura del bene occupato, erano da tempo ben a conoscenza della necessità di procurarsi un nuovo alloggio (il decreto di confisca di primo grado risale al 9 dicembre 1993), sicché la loro pretesa a rimanere sine titulo all’interno dell’immobile per un periodo ulteriore non può trovare tutela.

Inoltre, con riferimento all’asserita violazione del principio di proporzionalità da parte dell’Amministrazione, il giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato è stato già effettuato dal legislatore, il quale ha ritenuto prevalente l’esigenza di contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato, ottenuta con il provvedimento ablatorio finale, di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. 3, 1159/2019) che rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione individuare, con atti che esulano dall’oggetto del presente giudizio (TAR Lazio, 6096/2019).

 

Linee guida, circolari e prassi

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159 del 2011.Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, “L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’attività dell’Agenzia nazionale (ANBSC)”, Delibera 23 giugno 2016, n. 5/2016/G, reperibile al seguente link: http://www.rivistacorteconti.it/export/sites/rivistaweb/RepositoryPdf/2016/fascicolo_11_2016/03_Cdc_Anbsc.pdf