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Art. 50 - Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto–legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Rassegna di giurisprudenza

Conformemente a quanto precisato dall’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 114/2017, l’istituto della confusione di cui all’articolo 50, comma 2, si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura erariale, rimanendo esclusi i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, i tributi locali ed i diritti camerali. Nel caso che occupa l’oggetto della causa è l’imposta di registro per il che il credito dell’erario si estinguerebbe per confusione a seguito della confisca del patrimonio sociale.

Sennonché la confisca dell’intero patrimonio della società non ne ha determinato sic et simpliciter l’estinzione poiché questa deriva, a norma dell’art. 2495 CC, dalla cancellazione dal registro delle imprese. Inoltre il fatto che l’estinzione dei debiti avvenga nei limiti in cui si verifica la confusione si evince anche dalla seconda parte del secondo comma dell’art. 50, ove si prevede che le limitazioni alle ulteriori compensazioni valgono solo per gli importi che non si estinguono per compensazione.

Ne consegue che l’estinzione del credito erariale nel caso che occupa può avvenire solo nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca (Sez. 5 civile, 754/2019).

I ricorrenti non sollevano alcun problema in relazione alla legittimità della confisca, ma ne chiedono la revoca al fine di versare, successivamente, tali somme all’Erario e al fallimento […]. È evidente che non è possibile disporre la revoca di una confisca legittima di somme di danaro, per consentire al soggetto al quale tali somme sono state confiscate – e che quindi, tra l’altro, ne rientrerebbe in possesso – di destinarle ad altri soggetti.

Infatti la legge, ovviamente, non prevede una tale ipotesi; dunque se la confisca è legittima, la sua revoca è ingiustificata; tale illegittima revoca, tra l’altro, farebbe venire meno la preminente funzione della confisca che è quella di togliere dalla circolazione perversa il bene che è pervenuto nel patrimonio in modo perverso. Infine, non spetta certo al soggetto al quale è stato confiscato un bene soddisfare i diritti di terzi; diritti il cui soddisfacimento, come ben osservato dalla Corte territoriale, è regolato dagli artt. 50 e ss. (Sez. 2, 27722/2018).

 

Linee guida, circolari e prassi

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017, “Confisca di beni ex art. 50 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Esito dei crediti erariali”, reperibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302639/Risoluzione+n+114+del+31+agosto+2017_RISOLUZIONE_N.+114_E_del_31_08_2017.pdf/481c8b51–0d7e–112e–78b5–45d0a53d4ee4

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

FNC, “La disciplina fiscale applicabile ai beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali”, 28 febbraio 2015, reperibile al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0720/2015_02_28_Fiscale_beni_sequestrati_D_Amore.pdf?fid=720