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Art. 51 - Regime–fiscale e degli oneri economici (1)

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall’amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d’imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (4)

3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l’Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

3–bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all’estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell’articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. (3)

3–ter. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. (2)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 1, comma 189, lett. d), n. 1), L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(2) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), L. 228/2012 e, successivamente, così modificato dall’ art. 36, comma 3–bis, DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

(3) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 32, comma 1, D. LGS. 175/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(4) Comma così sostituito dall’ art. 19, comma 1, L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.

 

Linee guida, circolari e prassi

Ministero delle finanze, Dipartimento entrate affari giuridici, ufficio del direttore centrale, circolare 156/E del 7 agosto 2000

Agenzia delle Entrate, circolare 12/E del 3 maggio 2013, reperibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/299195/Circolare+12+03052013_circ+12e+del+3+maggio+2013.pdf/2266fb7b–830b–5aca–be3a–18682af17eb7

Agenzia delle Entrate, circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, reperibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298734/Circolare+n.+31E+del+30+dicembre+2014_Circolare+31_E+del+30+dic+2014.pdf/9a5016e3–7700–ebc9–a78a–10d8fe9fdfd9

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

FNC, “La disciplina fiscale applicabile ai beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali”, 28 febbraio 2015, reperibile al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0720/2015_02_28_Fiscale_beni_sequestrati_D_Amore.pdf?fid=720