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Art. 498

Avviso ai creditori iscritti

Debbono essere avvertiti [Codice di procedura civile 500] dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [Codice civile 2672, 2673, 2683, 2693, 2745, 2749, 2808, 2899, 2913, 2914, 2917, 2918, 2919].

A tale fine è notificato a ciascuno di essi [Codice civile 2844, 2845], a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento [Codice di procedura civile 492], un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [Codice civile 2741, 2899; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 160].

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita [Codice di procedura civile 501, 505, 529, 567].

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