x

x

Art. 359 - Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

Rassegna giurisprudenziale

Consulenti tecnici del pubblico ministero (art. 359)

L’accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita disposta dal PM ai sensi dell’art. 359 può essere utilizzato solo per le determinazioni che l’organo dell’accusa assume nella fase delle indagini preliminari; lo stesso, quindi, non può, di regola, assumere valore probatorio al dibattimento, salve restando le ipotesi di consenso delle parti in tal senso, di sopravvenuta impossibilità dì ripetizione dell’accertamento e di escussione in dibattimento del consulente nella piena dialettica del contradditorio e dell’esame incrociato (Sez. 4, 7669/2018).

L’attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all’art. 354 comma 2 e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360, i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive (Sez. 2, 45751/2016).

L’accertamento sulle armi e sull’altro materiale in sequestro promosso ai sensi dell’art. 359 non implica l’irreversibile modificabilità delle cose esaminate (soprattutto se non sono svolte prove di sparo) e lascia intatta la possibilità di rinnovazione dei relativi test, sicché la procedura è svolta senza le garanzie dell’accertamento irripetibile stabilite dall’art. 360 (Sez. 1, 25470/2017).

L’estrazione di un file dalla memoria di un dispositivo telefonico cellulare può essere svolta ai sensi dell’art. 359 poiché non modifica o distrugge né il dato registrato né il dispositivo (Sez. 6, 14577/2017).

La consulenza disposta dal PM su un campione di materiale vegetale proveniente da una piantagione di canapa indiana selezionato nell’ambito degli accertamenti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame. Non è quindi necessaria l’adozione della procedura garantita di cui all’art. 360 in quanto detta attività rientra nell’ambito degli accertamenti disposti ex art. 359, i quali non richiedono gli avvisi al difensore (Sez. 6, 54729/2016).

Un’indagine sullo stato psichico di una persona, quando riguarda una condizione costante e non contingente, come quella in esame, e, per tale ragione, non suscettibile di modificazione, non presenta caratteristiche di irripetibilità, condizione, questa, che deve essere considerata non in astratto, secondo la tipologia dell’accertamento stesso, ma in concreto secondo le caratteristiche particolari della situazione da accertare e della sua prevedibile modificabilità (Sez. 2, 12841/2016).

L’autopsia deve essere svolta nelle forme previste dall’art. 360.

Tuttavia, la nullità derivata dal ricorso alla procedura alternativa di cui all’art. 359 non rileva in conseguenza della scelta dell’imputato di essere giudicato con il rito abbreviato.

L’omissione dell’avviso all’indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti irripetibili integra un’ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio e la richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti.

Del resto, la sanzione della inutilizzabilità non è prescritta dall’art. 360 comma 5 per il caso in cui non siano stati avvisati la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori, ma per il solo caso in cui il PM, malgrado l’espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur potendo gli accertamenti essere utilmente compiuti, anche se differiti, dispone ugualmente di procedere a tali accertamenti (Sez. 1. 45550/2015).

È facoltà del PM procedere ad accertamenti ed operazioni tecniche, che possono avere ad oggetto anche le sostanze stupefacenti, nelle forme di cui all’art. 359, senza essere tenuto a dare avviso all’imputato ed al difensore. Invero, solo nel caso di accertamenti irripetibili, ossia di accertamenti riguardanti persone, cose e luoghi suscettibili di modificazione, egli è tenuto a procedere ai sensi dell’art. 360, rispettando le garanzie difensive ivi previste.

Con particolare riferimento alle sostanze stupefacenti di tipo eroina e cocaina, si è escluso che le analisi debbano essere condotte necessariamente nelle forme di cui all’art. 360, trattandosi di sostanze allo stato solido, non facilmente alterabili in tempi brevi, per le quali è sempre possibile, di regola, in dibattimento o nel corso delle indagini, ripetere l’accertamento nelle forme della perizia.

Analogamente, la consulenza disposta dal PM su un campione di sostanza stupefacente del tipo hashish, selezionato nell’ambito degli accertamenti urgenti compiuti dalla PG, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può, pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame (Sez. 4, 53547/2017).

La richiesta di consegna di documenti che i consulenti tecnici del PM formulino ad un soggetto non è un atto di per sé impugnabile, ma solo contestabile agli stessi consulenti, eventualmente anche con istanza di natura lato sensu amministrativo che coinvolga nella decisione il PM (Sez. 3, 37135/2017).

Il consulente tecnico nominato dal PM, ex art. 359, in quanto soggetto estraneo all’amministrazione della giustizia che non assume la qualità di ausiliario, non è incompatibile con l’ufficio di testimone e può perciò essere esaminato nel dibattimento ai sensi dell’art. 501 del codice di rito, rendendo dichiarazioni che, indipendentemente dallo svolgimento dell’incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali e sono soggette alle stesse regole di valutazione (Sez. 1, 14776/2018).

Il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall’esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l’ammissione, stante l’assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall’ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (Sez. 3, 4672/2014).

È incensurabile la decisione con cui il giudice, nel contrasto tra opposte tesi scientifiche, all’esito di un accurato e completo esame delle diverse posizioni, ne privilegi una, purché dia congrua ragione della scelta compiuta e dimostri di aver vagliato le tesi non accolte, motivando in modo adeguato la propria decisione in sintonia con gli elementi probatori acquisiti, specie se la tesi accolta sia sostenuta da esperti autorevoli, partecipi del dibattito processuale in veste di consulenti di una delle parti, così da giustificare l’esclusione della necessità della perizia all’esito di un coerente percorso argomentativo (Sez. 1, 14776/2018).