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Art. 358 - Attività di indagine del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Rassegna giurisprudenziale

Attività di indagine del pubblico ministero (art. 358)

Il PM, in quanto parte pubblica, titolare di un generale dovere di iniziativa propulsiva, risalente, a norma degli artt. 73 e 74 dell’ordinamento giudiziario, all’obbligatorietà dell’azione penale e alla istituzionale funzione di vigilanza per “la osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia”, ha interesse, di norma, nell’ambito della riconosciuta legittimazione all’impugnazione, a contrastare l’ingiustizia di provvedimenti, a tutela sia della funzione punitiva dello Stato che rappresenta, sia della posizione dell’imputato e della parte offesa, nei limiti in cui gli interessi particolari di questi soggetti coincidono con l’interesse generale protetto.

Il ruolo del PM nel vigente codice di rito, pur essendo in qualche misura mutato rispetto a quello disegnato dal codice previgente, non è stato snaturato o totalmente trasformato essendo stato invece riaffermato il suo compito di agire esclusivamente nell’intento di garantire l’osservanza della legge come dimostrato, ad esempio, dall’obbligo di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini e dalla facoltà di proporre gravame quali che siano state le conclusioni del rappresentante del PM.

Egli dunque agisce tuttora quale organo pubblico nell’esercizio di un potere posto a tutela di interessi collettivi. Per questa ragione, allora, il PM, purché sussista un interesse attuale e concreto, ovvero che dalla violazione di una norma di diritto possa derivare una lesione dei diritti che si intendono tutelare, è certamente legittimato a proporre impugnazione  per ottenere l’esatta applicazione della legge  anche se a favore dell’imputato.

Il PM, in quanto parte pubblica pur nell’ambito del processo accusatorio, può sostituirsi, nella impugnazione dei provvedimenti, alle parti private per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità o per far valere questioni di interesse pubblico, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Non può, viceversa, sostituirsi all’imputato od alla persona offesa per censurare la illegittimità della mancata concessione di benefici e per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili (Sez. 2, 23318/2018).