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Art. 378 - Poteri coercitivi del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell’articolo 131.

Rassegna giurisprudenziale

Poteri coercitivi del pubblico ministero (art. 378)

L’invito a una persona che aveva presentato alcune denunzie ad essere sentito per chiarimenti in merito ad esse, rivolto dalla PG su delega della procura della Repubblica, non costituisce un invito a comparire per testimoniare, rientrante nella previsione dell’art. 133., che fa riferimento a una situazione in cui dominus è il giudice e che, a differenza dell’art. 131, relativo all’intervento PG e all’uso della forza pubblica, non è richiamato dal successivo art. 378 che disciplina i poteri coercitivi del p.m. durante le attività di indagine. Tale invito, invece, si qualifica come provvedimento dato dall’autorità per ragioni di giustizia e la sua inosservanza integra il reato previsto dall’art. 650 Cod. pen. (Sez. 1, 9613/1998).