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Art. 363 - Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall’articolo 210 commi 2, 3, 4 e 6.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).

Rassegna giurisprudenziale

Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso (art. 363)

I migranti, giunti illegalmente sul territorio nazionale, potrebbero essere sottoposti a procedimento penale per la contravvenzione di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 e quindi, nel procedimento a carico dei soggetti che avevano organizzato il trasporto dei migranti, non potrebbero essere assunti quali persone informate sui fatti, bensì come persone indiziate di reità per reato connesso.

Le Sezioni Unite (SU, 40517/2016) hanno precisato che qualora l’imbarcazione, a bordo della quale si trovava il gruppo di migranti, fosse stata soccorsa in acque internazionali e quindi trasportata, per motivi di soccorso pubblico, sino alla costa italiana non sarebbe integrato il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 - considerato che i migranti erano stati legittimamente trasportati sul territorio nazionale -, fattispecie contravvenzionale e quindi non punibile nella forma del tentativo.

Ne consegue che, in tal caso, nel procedimento a carico degli organizzatori del trasporto, i migranti dovrebbero essere considerati come persone informate sui fatti e non come indiziati di reato connesso.

Qualora, invece, il migrante dichiarante fosse da ritenersi indiziato della contravvenzione di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 286/1998  non essendo avvenuto l’ingresso nelle acque territoriali italiane nell’ambito di una operazione di soccorso  le sue dichiarazioni dovrebbero essere assunte, nel procedimento a carico degli organizzatori del trasporto, ai sensi dell’art. 351, comma 1 bis dalla PG, e ai sensi dell’art. 363 dal PM; la violazione delle menzionate norme processuali comporta la inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 63, comma 2.

Quanto all’ulteriore profilo se, in sede di esame ai sensi dell’art. 351, comma 1-bis, la PG, prima di procedere, debba rivolgere all’interrogato gli avvisi di cui all’art. 64, adempimento cui è collegato il particolare regime di inutilizzabilità previsto dal comma 3-bis della norma citata, la stessa non si applica solo all’interrogatorio cui procede il PM, ma anche a quello d’iniziativa della PG.

Quanto alla sanzione della inutilizzabilità, l’omissione dell’avviso di cui alla lettera a) comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti del dichiarante e che l’omissione dell’avviso di cui alla lettera c) determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti di terzi (Sez. 1, 15850/2018).

In tema di interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai sensi dell’art. 371, comma secondo, lett. b) l’atto deve sempre essere preceduto, a pena di inammissibilità, dagli avvisi previsti dall’art. 64 anche quando è compiuto di iniziativa della PG, non essendo coerente né ragionevole che detta garanzia sia riconosciuta solo quando all’interrogatorio proceda il pubblico ministero (Sez. 1, 22643/2012).

Il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma terzo, lett. c), all’imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell’art. 210, comma 6, determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (SU, 33583/2015).