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Art. 364 - Nomina e assistenza del difensore

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione, a individuazione di persone o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell’articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall’articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L’avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d’intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell’avviso.

7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

Rassegna giurisprudenziale

Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso (art. 363)

La nullità della campionatura della sostanza stupefacente, per difetto della garanzia difensiva prevista dall'art. 364, se non si estende al sequestro, tuttavia non consente di estendere gli esiti dell'accertamento al di là dei reperti oggetto del campionamento, posto che è proprio siffatto atto ad essere tutelato dall'art. 87 d.P.R. 309/1990, per consentire all'interessato di partecipare alla selezione dei campioni (Sez. 4, 468/2022).

I migranti, giunti illegalmente sul territorio nazionale, potrebbero essere sottoposti a procedimento penale per la contravvenzione di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 e quindi, nel procedimento a carico dei soggetti che avevano organizzato il trasporto dei migranti, non potrebbero essere assunti quali persone informate sui fatti, bensì come persone indiziate di reità per reato connesso.

Le Sezioni Unite (SU, 40517/2016) hanno precisato che qualora l’imbarcazione, a bordo della quale si trovava il gruppo di migranti, fosse stata soccorsa in acque internazionali e quindi trasportata, per motivi di soccorso pubblico, sino alla costa italiana non sarebbe integrato il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 286/1998  considerato che i migranti erano stati legittimamente trasportati sul territorio nazionale , fattispecie contravvenzionale e quindi non punibile nella forma del tentativo. Ne consegue che, in tal caso, nel procedimento a carico degli organizzatori del trasporto, i migranti dovrebbero essere considerati come persone informate sui fatti e non come indiziati di reato connesso. Qualora, invece, il migrante dichiarante fosse da ritenersi indiziato della contravvenzione di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 – non essendo avvenuto l’ingresso nelle acque territoriali italiane nell’ambito di una operazione di soccorso  le sue dichiarazioni dovrebbero essere assunte, nel procedimento a carico degli organizzatori del trasporto, ai sensi dell’art. 351, comma 1 bis dalla PG, e ai sensi dell’art. 363 dal PM; la violazione delle menzionate norme processuali comporta la inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 63, comma 2. Quanto all’ulteriore profilo se, in sede di esame ai sensi dell’art. 351, comma 1-bis, la PG, prima di procedere, debba rivolgere all’interrogato gli avvisi di cui all’art. 64, adempimento cui è collegato il particolare regime di inutilizzabilità previsto dal comma 3-bis della norma citata, la stessa non si applica solo all’interrogatorio cui procede il PM, ma anche a quello d’iniziativa della PG. Quanto alla sanzione della inutilizzabilità, l’omissione dell’avviso di cui alla lettera a) comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti del dichiarante e che l’omissione dell’avviso di cui alla lettera c) determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti di terzi (Sez. 1, 15850/2018).

In tema di interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai sensi dell’art. 371, comma secondo, lett. b) l’atto deve sempre essere preceduto, a pena di inammissibilità, dagli avvisi previsti dall’art. 64 anche quando è compiuto di iniziativa della PG, non essendo coerente né ragionevole che detta garanzia sia riconosciuta solo quando all’interrogatorio proceda il pubblico ministero (Sez. 1, 22643/2012).

Il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma terzo, lett. c), all’imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell’art. 210, comma 6, determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (SU, 33583/2015).