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Art. 362 - Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612- bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

Rassegna giurisprudenziale

Assunzione di informazioni (art. 362)

Rivestendo il PM la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 375 Cod. pen., il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dinanzi allo stesso ben può essere ricondotto nella categoria dell’ atto pubblico anche, e soprattutto, alla luce di una consolidata giurisprudenza secondo cui in diritto penale il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello abbracciato in sede civilistica ex art. 2699 Cod. civ., comprendendo non soltanto quei documenti che sono redatti con le prescritte modalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuir loro pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica (SU, 15983/2006).

Non esiste alcuna norma nel nostro sistema processuale che vieta al PM di effettuare contestazioni durante l’audizione ex art. 362 di una persona informata sui fatti se del caso rappresentandogli il contrasto delle dichiarazioni che sta rendendo (pena anche il rischio per il dichiarante di incorrere nella violazione dell’art. 371-bis Cod. pen.) rispetto alle dichiarazioni già raccolte da altri soggetti e che, per l’effetto, nessuna sanzione processuale può essere ricollegata a tale fatto (Sez. 2, 29027/2014).

L’art. 198 (richiamato dall’art. 362 e attraverso questo dall’art. 351) non regolamenta le modalità di assunzione della testimonianza (la cui disciplina è invece contenuta nell’art. 499), ma detta i doveri del testimone, tra cui quello di rispondere secondo verità.

Nessuna disposizione impone dunque all’operante che provvede ad assumere a sommarie informazioni una persona informata sui fatti di articolare un preciso catalogo di domande, ben potendo ricevere da quest’ultimo anche dichiarazioni non precedentemente sollecitate, come del resto è logico ritenere attesa la funzione dell’atto in questione, che non è quella della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, bensì quella di acquisire elementi utili ad orientare le indagini sul fatto di reato (Sez. 5, 35707/2014).

La persona che rende dichiarazioni al giudice o al PM ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte, ai sensi degli artt. 198 comma 1 e 362 e di quest’obbligo deve essere avvertita sia inizialmente, sia quando sia sospettata di falsità o reticenza, senza che in seguito a questo sospetto ed al conseguente avvertimento mutino le forme dell’assunzione e diventi necessario procedere considerando la persona come sottoposta alle indagini.

Inoltre, in ogni caso, la disciplina relativa alle dichiarazioni indizianti rese da persona non imputata né sottoposta alle indagini all’AG o alla PG non trova applicazione nel caso in cui quelle dichiarazioni possano concretare esse stesse un fatto criminoso (Sez. 2, 2693/2014).

Per quanto attiene all’assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, l’art 351 comma 1 richiama l’art 362 comma 1, secondo e terzo periodo, che disciplina l’analogo atto d’indagine compiuto dal PM.

Tale norma richiama, a sua volta, l’art 199.

Ne deriva che quest’ultima disposizione, dettata per la testimonianza, in dibattimento, si applica anche all’assunzione di informazioni durante la fase delle indagini preliminari, da parte della PG o del PM. Orbene, a norma dell’art. 199 comma 1, i prossimi congiunti dell’imputato  o dell’indagato  sono obbligati a deporre allorché un loro prossimo congiunto sia offeso dal reato (Sez. 6, 27941/2014).

La previsione normativa di cui all’art. 362, comma 1-bis non ricollega alcuna sanzione all’inottemperanza della prescrizione di escussione del minore alla presenza dell’esperto, prescrizione, tra l’altro non indicativa di obbligo alcuno in tal senso, ma unicamente di una cautela rimessa alla valutazione del PM (Sez.4, 16981/2013).