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Art. 361 - Individuazione di persone e di cose

1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.

2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall’articolo 214 comma 2.

Rassegna giurisprudenziale

Individuazione di persone e di cose (art. 361)

Gli atti di individuazione fotografica effettuati dalla PG su delega del PM non sono compresi tra gli atti del PM ai quali il difensore e l’indagato abbiano diritto di assistere. La mancata partecipazione del difensore e della persona indagata alla individuazione fotografica non può pregiudicare il diritto alla difesa, trattandosi di atto di indagine finalizzato non a firmare la prova ma ad orientare le investigazioni e che è utilizzabile per l’emissione di una misura cautelare (Sez. 2, 7640/2018).

È legittima l’ utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l’individuazione di persone o cose eseguita a norma dell’art. 361, a nulla rilevando che quest’ultima disposizione non preveda l’osservanza delle forme e delle garanzie stabilite dall’art. 214 per la ricognizione di persone, fermo restando, per il giudice, l’obbligo, in caso di contestazione degli esiti delia citata attività di indagine, di una puntuale enunciazione delle ragioni per cui egli ritenga di attribuire attendibilità ad essi (Sez. 2, 24479/2017).

In sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla PG, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del PM, addirittura in mancanza di allegazione del relativo fascicolo fotografico (Sez. 5, 42577/2015).

In tema di misure cautelari personali, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla PG, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’art. 213, perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 5, 6519/2016).