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Art. 360 - Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Rassegna giurisprudenziale

Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360)

Rientrano nella nozione di accertamenti tecnici “non ripetibili”, ai quali si applica la disciplina prevista dall’art. 360, unicamente quelli aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (Sez. 6, 2999/1992).

L’espressione usata nell’art. 360 circa l’avviso del compimento dì accertamenti tecnici non ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del PM identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale in ragione dell’intrinseca improrogabilità che caratterizza l’atto, con la conseguenza che può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l’atto a conoscenza del destinatario, purché sia idoneo a garantirne l’effettiva conoscenza (Sez. 5, 29495/2018).

L'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez. 4, 16819/2021).

Quando il PM deve procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall’art. 360, l’obbligo di dare l’avviso al difensore ricorre soltanto nel caso in cui, già al momento del conferimento dell’incarico al consulente, sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procedeNé, a tal fine, è decisivo il dato della iscrizione nel registro degli indagati dovendosi procedere con le garanzie di cui all’art. 360 non soltanto nei confronti della persona il cui nominativo risulti già iscritto ma anche a quella che risulta nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d’ufficio in vista dell’esecuzione dell’accertamento (Sez. 2, 34745/2018).

La natura irripetibile dell’accertamento tecnico che conduce alla estrapolazione del profilo genetico presente su reperti sequestrati deve essere accertata in concreto, dipendendo dalla quantità della traccia e dalla qualità del DNA sulla stessa presente (Sez. 2, 26374/2018).

Il prelievo di frammenti di polvere da sparo, prodromico all’effettuazione di accertamenti tecnici, pur costituendo attività irripetibile, non costituisce accertamento comportante la necessità dell’intervento della difesa, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione – nel quale si concreta il c.d. “stub” – è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità, con la conseguenza che per la sua esecuzione nel corso delle indagini preliminari non deve essere dato alcun avviso al difensore dell’indagato, mentre i relativi risultati possono essere utilizzati ai fini dell’adozione di una misura cautelare (personale) ancorché acquisiti senza contraddittorio con la difesa (Sez. 1, 44244/2014).

L’attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all’art. 354, comma 2 e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 (Sez. 5, 23658/2018).

Difetta intrinsecamente il carattere dell’irripetibilità rispetto al test, eseguito sul dispositivo utilizzato nel caso di specie per commettere il reato di furto di energia elettrica, finalizzato a rilevarne, l’attitudine alla registrazione dei consumi in misura inferiore a quelli effettuati, trattandosi di strumento non soggetto a modificazioni funzionali e di cui può essere sempre verificata la capacità ad interferire sul rilevamento (Sez. 5, 36134/2018).

Per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all’art. 360, essendo all’uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell’imputato, indagine con narcotest e simili (Sez. 7, 20647/2017).

Qualora vi sia stata richiesta di rito abbreviato, con l’accettazione da parte dell’imputato del giudizio allo stato degli atti, la scelta operata comporta la rinuncia ad eccepire la nullità di cui all’art. 178, lett. c), derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile senza dare gli avvisi previsto dall’art. 360Peraltro, a prescindere dalla sanatoria derivante dalla scelta del rito abbreviato, va rilevato che l’art. 360, comma 5, commina la sanzione della inutilizzabilità nel solo caso in cui il PM, malgrado l’espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dall’indagato e pur non sussistendo la indifferibilità degli accertamenti, ha ugualmente disposto di procedere. Invece, in caso di omissione degli avvisi previsti dall’art. 360, comma 1, è ravvisabile la sanzione della nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, lett. c), la quale non può più esser fatta valere, se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado a norma dell’art. 180 (Sez. 1, 23347/2018).

L’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero è sancita per il solo caso della violazione dell’art. 360, comma 4, relativo alla espressa riserva dell’indagato di richiedere l’incidente probatorio e all’assenza del presupposto della indifferibilità: negli altri casi, dunque, la relazione del consulente è legittimamente inserita nel fascicolo come atto irripetibile ed è onere della parte eccepire che non si tratta di un atto di tale natura, formulando la relativa eccezione nel termine indicato dall’art. 491; in mancanza, resta fermo l’inserimento nel fascicolo e l’atto è valutabile ed utilizzabile ex artt. 511 e 526 (Sez. 1, 36980/2018).