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Art. 373 - Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;

b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;

c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;

d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell’articolo 362;

d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363;

e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 142.

Rassegna giurisprudenziale

Documentazione degli atti (art. 373)

Il divieto, sancito dall’art.1 97, lett. d), di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice o del PM. è posto esclusivamente in relazione all’attività di documentazione degli atti prevista dall’art. 373 dello stesso codice e non anche a quella che l’agente o l’ufficiale di PG abbia compiuto nell’esercizio della funzione di polizia giudiziaria (Sez. 5, 11924/2005).

È da escludere che sia produttiva di nullità la mancanza della firma del contravventore sul verbale di contestazione di contravvenzione stradale: infatti, nel vigente codice di procedura penale vale il principio di tassatività delle nullità e l’art. 142 (applicabile in base al combinato disposto degli art. 357 comma 3 e 373 comma 2) prevede come uniche cause di nullità del verbale redatto dalla PG quelle dell’incertezza in ordine alle persone intervenute e della mancanza della firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto (Sez. 4, 34098/2007).

L’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma 2, tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373, non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità.

Per le attività di PG è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell’individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all’atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti (Sez. 1, 34022/2006).

La redazione del verbale nelle forme di cui all’art. 373, anche per le sommarie informazioni assunte a norma dell’art. 351, dalla PG, non è prescritta a pena di nullità né di inutilizzabilità, per cui nulla impedisce che del contenuto delle stesse venga fatta relazione AG o che di esse si tenga conto in sede cautelare, tanto più ove i soggetti dichiaranti siano stati specificamente individuati e indicati (Sez. 5, 6251/1999).