Art. 372 - Avocazione delle indagini
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l’avocazione delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell’astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e).
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall’articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati.
Rassegna giurisprudenziale
Avocazione delle indagini (art. 372)
A fronte dell’esistenza di una situazione di incompatibilità della persona che esercita le funzioni di PM, il rimedio previsto dalla legge in favore dell’indagato o dell’imputato è la richiesta di avocazione delle indagini a norma dell’art. 372, comma 1, nonché, nei casi previsti dall’art. 53, la richiesta di sostituzione del magistrato delegato allo svolgimento delle attività di udienza (Sez. 6, 12655/2016).