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Art. 374 - Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto così compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l’applicazione di misure cautelari.

Rassegna giurisprudenziale

Presentazione spontanea (art.  374)

In caso di spontanea presentazione dell’indagato, qualora gli siano contestati i fatti per cui si procede, le sue dichiarazioni equivalgono, ad ogni effetto, all’interrogatorio.

Considerato, allora, che l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero od al giudice rientra nell’elenco tassativo degli atti aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione, di cui all’art. 160 Cod. pen., ne viene, in termini di immediata consequenzialità, che le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di presentazione spontanea possono dispiegare efficacia interruttiva, al pari dell’ordinario interrogatorio, in costanza di una duplice condizione: che siano rese all’AG (e non già, dunque, alla PG) ed in esito a contestazione del fatto per cui si procede.

In piena aderenza al precipitato normativo, la Corte di cassazione ha avuto modo di statuire che «le dichiarazioni spontanee rese all’AG equivalgono “ad ogni effetto” all’interrogatorio, dunque anche ai fini dell’interruzione della prescrizione – ex art. 374, comma 2 – solo quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato (SU, 5838/2014).