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Art. 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Rassegna giurisprudenziale

Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone. Sequestro (art. 354)

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 Att., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato rifiuti di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, 34383/2017).

Il verbale contenente gli esiti del cosiddetto “alcooltest” non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma 1, in quanto si tratta di un atto di PG, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso.

Non è ravvisabile aa nullità dell’accertamento urgente per l’omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall’art. 366 comma 1, poiché la PG, quando procede ad un atto urgente ex art. 354, ha solo l’obbligo, ai sensi dell’art. 114 Att., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell’eventuale nomina, né a nominare un difensore d’ufficio.

Qualora non si provveda al tempestivo deposito del verbale dell’alcooltest e dei relativi scontrini ex articolo 366 nella segreteria del PM, non può comunque configurarsi alcuna nullità ma al più una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive (Sez. 7, 36270/2018).

L’esito positivo dell’alcooltest è idoneo a costituire prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è semmai onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio.

Per l’effetto, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Sez. 4, 48836/2016).

Costituiscono atti irripetibili, inseribili ab origine nel fascicolo dibattimentale, ex art. 431, comma 1, lett. b), quelli mediante i quali la PG prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, connotati da una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o addirittura di scomparire in tempi più o meno brevi, cosicché, in seguito, potrebbero essere soltanto riferiti.

Rientra dunque senz’altro in tale categoria il verbale di accertamenti urgenti, ex art. 354, redatto dalla PG al momento del controllo su strada (Sez. 4, 18095/2017).

La rilevazione delle impronte, non postulando alcuna valutazione da parte di chi vi procede, si esaurisce in semplice operazione di ordine materiale soggetta alla disciplina dell’art. 354, comma 2: pertanto la sua effettuazione non deve avvenire con l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 360 le quali sono riservate agli accertamenti veri e propri, se ed in quanto qualificabili come irripetibili (Sez. 4, 53284/2017).

Il prelievo di saliva, avvenuto all’insaputa dell’imputato, mediante l’apprensione di un bicchierino di caffè offerto dalla PG, può essere effettuato ai sensi dell’art. 348  e dunque senza ricorrere ad un provvedimento di perquisizione e sequestro  in quanto l’attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell’interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona (Sez. 1, 1028/2005).

Il controllo sull’attività urbanistico-edilizia, se non sfocia, come nella specie, in accertamenti urgenti ex articolo 354, non richiede il rispetto delle garanzie difensive risolvendosi l’attività di PG in una descrizione di ciò che è caduto sotto la diretta percezione degli operanti o nel compimento, come è avvenuto nel caso in esame, di rilievi fotografici riproduttivi della realtà fenomenica, espletando quindi una funzione meramente preliminare rispetto alle attività strettamente processuali che possono essere successivamente compiute, dopo l’acquisizione della notizia di reato, e restando pertanto gli atti investigativi estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 (Sez. 3, 786/2018).

In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall’inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa, disciplinato dall’art. 223 Att., e prelievo inerente ad attività di PG nell’ambito di un’indagine preliminare, per il quale è applicabile l’art. 220 Att. poiché, per questa ipotesi, operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l’attività amministrativa non può più definirsi “extra-processum” (Sez. 3, 10484/2014).

Il prelievo di un campione rientra nella previsione dell’art. 354, risolvendosi in un’attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall’art. 360, sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento (Sez. 3, 15826/2014).

La nullità derivante dall’omesso avviso all’interessato da parte della PG che proceda ad accertamenti urgenti di cui all’art. 354 della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell’art. 182, comma 2, se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell’atto o comunque prima della sentenza di primo grado (Sez. 4, 48344/2009).

La nullità conseguente al mancato avvertimento, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 Att., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (SU, 5396/2015).