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Art. 353 - Acquisizione di plichi o di corrispondenza

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l’ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l’eventuale sequestro.

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata e l’accertamento del contenuto.

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma dell’articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postaletelegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.

Rassegna giurisprudenziale

Acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353)

Come è stato puntualizzato dalle Sezioni unite (SU, 28997/2012), la materia delle intrusioni investigative sulla «corrispondenza» è regolata dall’art. 254, che, rispetto alla normativa generale in tema di sequestri (art. 253), si atteggia quale disciplina speciale, in quanto incidente su aspetti presidiati dall’art. 15 Cost. (nonché dall’art. 8 CEDU), e che ha a oggetto il sequestro della corrispondenza presso gestori (anche privati) di servizi postali (o, deve ritenersi, di quella che si trovi in luoghi accessori quali le cassette postali o che sia in via di recapito tramite il portalettere).

Nessuna speciale ragione di tutela - salve le peculiari esigenze attinenti ai rapporti tra imputato e difensore (artt. 103 e 35 Att.) e le limitazioni imposte alla PG nell’acquisizione di «plichi sigillati o altrimenti chiusi» distinti dalla «corrispondenza» (art. 353 comma 1) - interferisce con l’adozione di un ordinario provvedimento di sequestro da eseguire in qualsiasi luogo ove si trovino lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già da quest’ultimo ricevuti, in quanto simili cose non sono appunto «corrispondenza», altri per il recapito.

In base all’art. 254, dunque, il sequestro da parte dell’AG «di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» è assistito da particolari garanzie.

Nel corso delle indagini preliminari, stante la previsione di cui all’art. 353, comma 3, gli ufficiali di PG, se vi è l’urgente necessità di acquisire oggetti di corrispondenza, sono abilitati ad ordinare a chi è preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro; ordine che cessa di effetto se il PM non dispone il sequestro entro le ventiquattro ore.

In ogni caso, disposto il sequestro, d’iniziativa o su impulso della polizia giudiziaria, il PM, in base al combinato disposto degli artt. 365 e 366, deve depositare il relativo verbale, entro il terzo giorno successivo all’atto, dandone avviso al difensore dell’indagato (salva la facoltà di ritardare il deposito, per non oltre trenta giorni, ricorrendo i presupposti dell’art. 366, comma 2) (Sez. 1, 31602/2018).