x

x

Art. 355 - Convalida del sequestro e suo riesame

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Rassegna giurisprudenziale

Convalida del sequestro e suo riesame (art. 355)

In tema di sequestro probatorio, l'attività della PG necessita di convalida, ex art. 355, ogniqualvolta il decreto del PM non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, 19870/2022).

In tema di sequestro probatorio, l’attività della PG necessita di convalida, ex art. 355, ogniqualvolta il decreto del PM non indichi l’oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto venga rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell’AG. Ne consegue che, qualora il PM – delegando la PG a procedere genericamente – disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l’ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253, il quale contiene l’indicazione delle cose da sequestrare. In tale ipotesi, invece, qualora il PM non restituisca d’ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell’art. 355, comma 2, l’interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al GIP contro l’eventuale diniego (Sez. 6, 39040/2013).

La mancata convalida, ai sensi dell’art. 355, del sequestro operato dalla PG non implica il venir meno del valore probatorio del relativo verbale, per cui i fatti in esso attestati possono legittimamente essere assunti come elementi indizianti a carico della persona sottoposta a indagini (Sez. 2, 25947/2018).

La norma recata dall’art. 355, comma 2 si interpreta nel senso che l’omessa convalida di sequestro di cose con finalità probatorie, eseguito dalla PG di propria iniziativa, da parte del PM nel termine perentorio di quarantotto ore, decorrenti dalla data di trasmissione del verbale al PM, determina l’inefficacia del vincolo reale, con conseguente obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate (Sez. 3, 278/2018).