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Art. 356 - Assistenza del difensore

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2.

Rassegna giurisprudenziale

Assistenza del difensore (art. 356)

Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nell’immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di PG, non sono assimilabili all’interrogatorio in senso tecnico in quanto quest’ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell’imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall’interessato, sicché non devono essere precedute dall’invito alla nomina del difensore e dall’avvertimento circa la facoltà di non rispondere (Sez. 4, 29322/2018).

La sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante (SU, 23868/2009).

Poiché la documentazione dell’attività procedimentale della PG – tanto più quando essa debba essere trasfusa in un processo verbale – è infungibile, non vale a sostituire validamente la mancata documentazione dell’avvertimento all’inquisito del diritto di farsi assistere da un difensore in ordine alle operazioni di perquisizione personale e di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 e 356 e 114 Att., l’avvertimento all’inquisito, al momento dell’arresto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Sez. 3, 47587/2017).

Come è stato puntualizzato dalle Sezioni unite (SU, 28997/2012), la materia delle intrusioni investigative sulla «corrispondenza» è regolata dall’art. 254, che, rispetto alla normativa generale in tema di sequestri (art. 253), si atteggia quale disciplina speciale, in quanto incidente su aspetti presidiati dall’art. 15 Cost. (nonché dall’art. 8 CEDU), e che ha a oggetto il sequestro della corrispondenza presso gestori (anche privati) di servizi postali (o, deve ritenersi, di quella che si trovi in luoghi accessori quali le cassette postali o che sia in via di recapito tramite il portalettere).

Nessuna speciale ragione di tutela – salve le peculiari esigenze attinenti ai rapporti tra imputato e difensore (artt. 103 e 35 Att.) e le limitazioni imposte alla PG nell’acquisizione di «plichi sigillati o altrimenti chiusi» distinti dalla «corrispondenza» (art. 353 comma 1) – interferisce con l’adozione di un ordinario provvedimento di sequestro da eseguire in qualsiasi luogo ove si trovino lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già da quest’ultimo ricevuti, in quanto simili cose non sono appunto «corrispondenza», altri per il recapito.

In base all’art. 254, dunque, il sequestro da parte dell’AG «di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» è assistito da particolari garanzie. Nel corso delle indagini preliminari, stante la previsione di cui all’art. 353, comma 3, gli ufficiali di PG, se vi è l’urgente necessità di acquisire oggetti di corrispondenza, sono abilitati ad ordinare a chi è preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro; ordine che cessa di effetto se il PM non dispone il sequestro entro le ventiquattro ore.

In ogni caso, disposto il sequestro, d’iniziativa o su impulso della polizia giudiziaria, il PM, in base al combinato disposto degli artt. 365 e 366, deve depositare il relativo verbale, entro il terzo giorno successivo all’atto, dandone avviso al difensore dell’indagato (salva la facoltà di ritardare il deposito, per non oltre trenta giorni, ricorrendo i presupposti dell’art. 366, comma 2) (Sez. 1, 31602/2018).

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 Att., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato rifiuti di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, 34383/2017).

Il verbale contenente gli esiti del cosiddetto “alcooltest” non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma 1, in quanto si tratta di un atto di PG, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. Non è ravvisabile aa nullità dell’accertamento urgente per l’omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall’art. 366 comma 1, poiché la PG, quando procede ad un atto urgente ex art. 354, ha solo l’obbligo, ai sensi dell’art. 114 Att., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell’eventuale nomina, né a nominare un difensore d’ufficio.

Qualora non si provveda al tempestivo deposito del verbale dell’alcooltest e dei relativi scontrini ex articolo 366 nella segreteria del PM, non può comunque configurarsi alcuna nullità ma al più una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive (Sez. 7, 36270/2018).

In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall’inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa, disciplinato dall’art. 223 Att., e prelievo inerente ad attività di PG nell’ambito di un’indagine preliminare, per il quale è applicabile l’art. 220 Att. poiché, per questa ipotesi, operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l’attività amministrativa non può più definirsi “extra-processum” (Sez. 3, 10484/2014).

Il prelievo di un campione rientra nella previsione dell’art. 354, risolvendosi in un’attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall’art. 360, sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento (Sez. 3, 15826/2014).