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Art. 478 - Questioni incidentali

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall’articolo 491.

Rassegna giurisprudenziale

Questioni incidentali (art. 478)

Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all’erronea indicazione della data di rinvio dell’udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell’atto a norma dell’art. 2700 Cod. civ., né sospendere il procedimento, stante l’esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso (Sez. 5, 38240/2002).Il giudice penale è chiamato a interpretare le fattispecie astratte al solo fine di giudicare le fattispecie concrete e di verificarne la loro sussumibilità sotto il paradigma delle norme. Non compete al giudice indicare l’astratta volontà della legge ovverosia produrre interpretazioni delle disposizioni normative di cui non deve fare applicazione. La stessa Corte Costituzionale pone come limite al proprio giudizio nelle questioni incidentali di costituzionalità la loro “rilevanza” per la soluzione del caso in esame (Sez. 1, 29191/2017).

La natura incidentale del procedimento cautelare consente di ritenere che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione. Esso infatti non interferisce con il thema decidendum rimesso al giudice, ma incide su di un aspetto definito parentetico e che dunque non vincola e non rischia di contraddire la decisione definitiva del giudicante.

Prova di ciò è costituita, per quel che riguarda le misure cautelari personali, dal fatto che, anche in pendenza del processo di cognizione e persino dopo la pronunzia di sentenza di condanna (in primo o in secondo grado), l’imputato può chiedere che sia rivalutata la sua posizione in relazione allo status libertatis e, in caso di risposta (ritenuta) insoddisfacente, può ricorrere al tribunale del riesame.

Non si vede per qual motivo ciò non debba essere possibile per quel che riguarda le misure cautelari reali, con specifico riferimento al sequestro preventivo, posto che, da un lato, ricorre la eadem ratio; dall’altro non può essere di ostacolo il dettato dell’art. 586, commi 1 e 2, proprio per la natura incidentale della questione cautelare (Sez. 2, 31813/2018).

Ha natura ordinatoria e non decisoria, e non è pertanto impugnabile, l’atto con cui il giudice penale rimette le parti innanzi al giudice civile per la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose in sequestro (Sez. 1, 31088/2018).

Il processo è per sua natura costituito da una sequenza di atti, ciascuno del quali può astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti nel procedimento ed incidere sui suoi esiti, e che non può quindi essere frammentato, isolando ogni atto che contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento di merito ma preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio del quale il giudice è già investito, per attribuire ogni singola decisione ad un giudice diverso, sino a rompere la necessaria unità del giudizio e la sua intrasferibilità.

L’incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento è determinata da provvedimenti adottati in base alla valutazione di indizi o prove inerenti alla responsabilità penale dell’imputato in fasi precedenti a quelle delle quali il giudice è investito.

Essa non necessariamente deve essere estesa sino a collegarla a tutti i provvedimenti con contenuto valutativo emanati dal giudice competente e senza che vi fosse incompatibilità nel momento in cui lo stesso è stato investito del giudizio di merito; giudice che in ragione e nell’esercizio di questa competenza è successivamente chiamato ad adottare misure e provvedimenti accessori o ad esprimere giudizi incidentali, quali sono quelli di carattere cautelare innestati nel dibattimento. In questi casi il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito, senza che ne possa essere spogliato, ed è anzi la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l’incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa (Corte costituzionale, sentenza 177/196, richiamata da Sez. 4, 26869/2018).

L’indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell’ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della “res iudicanda”, ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonchè quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (SU, 41263/2005).

L’art. 625-bis espressamente legittima alla proposizione del ricorso straordinario solo il condannato, sicché è esclusa la proponibilità nel caso di procedure incidentali “ante iudicatum (SU, 13199/2017, richiamata da Sez. 2, 18214/2018).