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Art. 477 - Durata e prosecuzione del dibattimento

1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

Rassegna giurisprudenziale

Durata e prosecuzione del dibattimento (art. 477)

Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro ad altra causa loro estranea, deve accordarsi la prevalenza a quest'ultima e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione: tuttavia, perché tale principio operi è però necessario che effettivamente il rinvio sia stato disposto per entrambe le cause, non rilevando la potenziale esistenza di quella riferibile alla parte, ma non rilevata in concreto dal giudice che non l'ha posta a fondamento del provvedimento di rinvio (Sez. 5, 27990/2022).

I termini indicati dall’art. 477 sono ordinatori (Sez. 4, 24934/2017).

Mentre i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477 comma 3), quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni. Sicché l’eventuale omissione determina una nullità riconducibile all’art. 178 lett. c, incidendo sull’intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private. È quindi illegittima la decisione del giudice di appello che rigetti l’eccezione di nullità del giudizio in ragione dell’anticipazione dell’udienza di discussione senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l’ordinanza di anticipazione dell’udienza adottata fuori udienza, a differenza di quella adottata nel corso dell’udienza e comunicata oralmente ex art. 477, deve essere ex art. 465 e notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori e l’omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie d’appello (Sez. 2, 36911/2018).

In presenza del sostituto del difensore designato per l’udienza, l’indicazione orale della data del rinvio contenuta nell’ordinanza letta in udienza sostituisce la citazione o gli avvisi ex art. 420-ter comma 4 e 477 comma 3 per l’imputato dichiarato contumace in quanto rappresentato dal sostituto del difensore di fiducia assente e per il difensore stesso atteso che il sostituto, assumendo per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza ex art. 102 comma 2, assume anche il compito di destinatario dell’avviso orale della data della nuova udienza cui il dibattimento sia rinviato. Secondo quanto prevede l’art. 477 comma 3, infatti, gli avvisi orali dati nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento sostituiscono le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti (Sez. 4, 7670/2018).

Secondo quanto prevede l’art. 477 comma 3, gli avvisi orali dati nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento sostituiscono le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti. Sicché deve ritenersi che, nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, è sufficiente che l’avviso sia recepito in udienza dal sostituto designato dal giudice (Sez. 3, 19985/2017).

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio (ovvero nel caso del c.d. “rinvio a nuovo ruolo”), poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza (Sez. 3, 30466/2015).

La rinuncia a comparire all’udienza da parte dell’imputato detenuto produce i suoi effetti, non solo per l’udienza in relazione alla quale la prima è stata formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, e ciò fino a quando il primo non manifesti la volontà di essere nuovamente tradotto (Sez. 4, 27974/2014).

Il rinvio in prosecuzione è il normale regime previsto, per ogni necessità di differimento, dall’art. 477, né può in alcun modo intendersi che il diritto dell’imputato a farsi assistere dal difensore di fiducia nominato, con il conseguente regime di nullità ex art. 178, comma 1, lettera c), sia riferibile solo alla prima udienza e non alle udienze in prosecuzione (Sez. 1, 52960/2014).