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Art. 476 - Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti.

2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

Rassegna giurisprudenziale

Reati commessi in udienza (art. 476)

Attesa la subordinazione della PG al PM, quale delineata negli art. 55 e 56, e considerato che il PM., ai sensi dell’art. 476, è anche legittimato a ordinare l’arresto in flagranza per i reati commessi in udienza, deve ritenersi che spetti allo stesso PM, in generale, la facoltà di ordinare alla PG di procedere all’arresto in ogni caso di flagranza o quasi flagranza di reati per i quali l’arresto sia consentito (Sez. 6, 6.5.1994).