x

x

Art. 741 - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

1. A domanda dell’interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall’articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.

2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.

Rassegna giurisprudenziale

Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere (art. 741)

L’art. 732 stabilisce che la parte interessata a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera, per conseguire le restituzioni o risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento o alla Corte di appello di Roma. Si tratta di meccanismo volto ad assicurare l’ottenimento di pronunce favorevoli a fini civili, basate sulle disposizioni penali di sentenze straniere.

Qualora invece la sentenza straniera già contenga disposizioni civili, inerenti alle restituzioni e al risarcimento del danno, la parte interessata può chiedere che le stesse siano dichiarate efficaci: l’art. 741 distingue al riguardo il caso in cui sia attivata una procedura di riconoscimento delle sentenze straniere a fini penali, ipotesi nella quale, ai sensi dell’art. 741, comma 1 il riconoscimento può essere chiesto dalla parte interessata nell’ambito del medesimo procedimento, da quello in cui il procedimento debba essere promosso ex novo, ipotesi in cui ai sensi dell’art. 741, comma 2, l’interessato deve presentare domanda alla corte di appello nel cui distretto le disposizioni civili dovrebbero essere fatte valere (Sez. 6, 14041/2015).

La differenza tra i commi 1 e 2 dell’art. 741 non riguarda il contenuto della domanda (artt. 651, 652 e 654) ma il rito: il comma 1, presuppone pendente una richiesta autonoma della parte pubblica ai fini penali, nel cui conseguente procedimento si inserisce anche la domanda autonoma del danneggiato interessato (sicché i due aspetti vengono poi discussi e deliberati in unico contesto); il comma 2 riguarda il caso in cui la procedura si apre su esclusivo impulso della parte privata interessata ed ha ad oggetto della deliberazione solo la sua domanda.

Del resto, oltre al dato letterale (invero inequivoco) converge una considerazione sistematica.

Se così non fosse: non vi sarebbe alcuna ragione di mutare i criteri di determinazione della competenza territoriale tra i possibili diversi oggetti ex artt. 651, 652 e 654, mentre l’ancorare questa al casellario trova giustificazione nella precedente pendenza della richiesta della parte “pubblica”, il provvedimento conclusivo ex art. 12 Cod. pen., nn. 1 e 3, dovendo poi essere lì annotato; nel caso di “inerzia” della parte pubblica (spiegabile anche con la contingente mancanza di ragioni “penali” di alcuna rilevanza) la parte privata non avrebbe un rito (e quindi una possibilità) di attivare autonomamente l’esecuzione di un provvedimento straniero che la interessa (Sez. 6, 46201/2013).