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Art. 740-ter - Ordine di devoluzione

1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.

Rassegna giurisprudenziale

Ordine di devoluzione (art. 740-ter)

Questa norma è stata introdotta nel codice dall’art. 5 della L. 116/2009, che ha ratificato ed eseguito la Convenzione ONU di Merida contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 31 ottobre 2003. Serve ad attuare in particolare le previsioni del Capitolo 5 della Convenzione che, tra l’altro, impegna gli Stati contraenti a confiscare (o permettere di eseguire la confisca disposta da altri Stati contraenti) i beni acquisiti mediante la commissione dei reati presi in considerazione dalla Convenzione medesima e devolverli allo Stato che ha pronunciato la sentenza o il provvedimento di confisca.