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Art. 740-bis - Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;

b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

Rassegna giurisprudenziale

Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate (art. 740-bis)

Questa norma è stata introdotta nel codice dall’art. 5 della L. 116/2009, che ha ratificato ed eseguito la Convenzione ONU di Merida contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003. Serve ad attuare in particolare le previsioni del Capitolo 5 della Convenzione che, tra l’altro, impegna gli Stati contraenti a confiscare (o permettere di eseguire la confisca disposta da altri Stati contraenti) i beni acquisiti mediante la commissione dei reati presi in considerazione dalla Convenzione medesima e devolverli allo Stato che ha pronunciato la sentenza o il provvedimento di confisca.