Art. 740 - Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest’ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest’ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
Rassegna giurisprudenziale
Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate (art. 740)
Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di cassazione.