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Art. 700 - Documenti a sostegno della domanda

1. L’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con l’indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili;
b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all’articolo 698, comma 2;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l’estradizione.

Rassegna giurisprudenziale

Documenti a sostegno della domanda (art. 700)

Nell’ambito del regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l’AG italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi di prova a carico dell’estradando, essendole in ogni caso preclusa la diretta valutazione degli indizi di colpevolezza esposti nella documentazione.

Né, peraltro, è necessario, a tal fine, che alla richiesta di estradizione siano allegati tutti gli atti di indagine, tenuto conto che, in generale, l’art. 700, comma 2, lett. a), prescrive che alla domanda sia allegata una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata, con l’indicazione del tempo e del luogo di commissione di quei fatti, e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, lett. b), della Convenzione di estradizione contempla una disposizione analoga, parlando di esposto dei fatti: relazione che è sufficiente sia contenuta anche nel testo della domanda medesima, purché la relativa descrizione consenta la verifica, in parte qua, dell’assenza delle condizioni ostative per l’estradizione (Sez. 6, 9758/2016).

La garanzia del controllo giurisdizionale di cui agli artt. 700 e ss. non è finalizzata a decidere della colpevolezza dell’estradando, ma semplicemente in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo alla giurisdizione dello Stato richiedente, ove si svolgerà il relativo processo di cognizione (Sez. 6, 21647/2017).

La relazione di cui all’art. 700, comma 2, lett. a), che deve accompagnarsi alla domanda di estradizione è finalizzata, nella costanza affermazione della giurisprudenza di legittimità, a consentire la verifica dell’assenza di condizioni ostative per l’estradizione stessa (Sez. 6, 28822/2016).

Ai fini della ai fini della pronunzia favorevole all’estradizione, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’estradando soltanto se non esiste Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero quando, pur tale Convenzione esistendo, essa espressamente condizioni l’estradizione alla sussistenza dei gravi indizi.

In regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi (Sez. 6, 45253/2005).

In tema di estradizione per l’estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l’estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall’AG straniera, a nulla rileva che l’autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall’art. 700, comma 2, lett. c) (Sez. 6, 3079/2018).

Secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non è necessaria l’allegazione degli atti di indagine alla richiesta di estradizione; si osserva, in proposito, che, in generale, l’art. 700, comma 2, lett. a), prescrive che alla domanda sia allegata una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata, con l’indicazione del tempo e del luogo di commissione di quei fatti, e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, lett. b), della Convenzione di estradizione contempla una disposizione analoga, parlando di “esposto” dei fatti: di conseguenza, è sufficiente che la relazione sia contenuta anche nel testo della domanda medesima, purché la relativa descrizione dei fatti consenta, come avvenuto nel caso in esame, la verifica, in parte qua, dell’assenza delle condizioni ostative per l’estradizione (Sez. 6, 7184/2018).

In materia di estradizione per l’estero, l’inosservanza della disposizione contenuta nell’art. 201 Att., la quale stabilisce che le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana - non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità (Sez. 6, 11548/2017).

Ai fini dell’estradizione verso gli Stati Uniti d’America, l’AG italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione a norma dell’art. X, par. 3, lett. b), del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione (Sez. 6, 42777/2014).