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Art. 701 - Garanzia giurisdizionale

1. L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l’imputato o il condannato all’estero acconsente all’estradizione richiesta. L’eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, dell’interprete e di esso è fatta menzione nel verbale.

3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l’estradizione.

4. La competenza a decidere appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l’arresto provvisorio previsto dall’articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell’arresto previsto dall’articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

Rassegna giurisprudenziale

Garanzia giurisdizionale (art. 701)

In tema di estradizione per l’estero, il consenso ritualmente prestato alla estradizione dall’interessato non è revocabile, trattandosi di un atto da considerare alla stregua di un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi dipendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà (Sez. 6, 12330/2014).

La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l’estero, in caso di arresto provvisorio eseguito dalla PG ai sensi dell’art. 716, appartiene alla corte d’appello il cui presidente ha proceduto alla relativa convalida, dovendosi applicare i residui criteri stabiliti dall’art. 701, comma 4 (residenza, dimora, domicilio dell’estradando), soltanto nell’ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell’arresto a fini estradizionali (Sez. 6, 15018/2013).

Nel procedimento di estradizione, se è vero che la condotta processuale dell’indagato può fornire significativi elementi di valutazione, non può assumersi come unica ragione di prognosi negativa l’ordinario e fisiologico esercizio di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento giuridico.

Ne consegue che non può essere valutato, ai fini della adozione delle misure coercitive di cui all’art. 714, come elemento sintomatico della volontà di fuga il mancato consenso ad essere estradato, non sussistendo per l’indagato alcun dovere ed onere di consentire alla richiesta di estradizione (art. 701) (Sez. 6, 23.3.1994).

La garanzia del controllo giurisdizionale di cui agli artt. 700 e ss. non è finalizzata a decidere della colpevolezza dell’estradando, ma semplicemente in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo alla giurisdizione dello Stato richiedente, ove si svolgerà il relativo processo di cognizione (Sez. 6, 21647/2017).