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Art. 716 - Arresto da parte della polizia giudiziaria

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l’arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell’arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l’arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l’applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 715 commi 5 e 6.

Rassegna giurisprudenziale

Arresto da parte della polizia giudiziaria (art. 716)

L’arresto provvisorio ad iniziativa della PG in applicazione dell’art. 716 – subordinato, tra l’altro, alla condizione che si tratti di adempimento urgente – è legittimo quando sussista il rischio di fuga dell’estradando (Sez. 6, 3889/2012).

In tema di estradizione per l’estero, ai fini della convalida dell’arresto provvisorio operato dalla PG ai sensi dell’art. 716, non è richiesta la preventiva audizione dell’estradando, cui occorre procedere, invece, nella fase successiva, qualora nei suoi confronti sia stata applicata una misura coercitiva. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del PM, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione di cui all’art. 717 (Sez. 6, 3889/2012).

Il verbale di arresto è valido anche se l’arrestato non lo ha sottoscritto, mentre deve ritenersi legittimo il verbale di arresto della PG che si limiti a riportare, senza ulteriori specificazioni, l’avvenuta informazione dell’arrestato sul contenuto della domanda di arresto provvisorio (Sez. 6, 24572/2017).

Il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla PG, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini dell’audizione dell’arrestato, deve intendersi anche riferito alla decisione sulla convalida di cui al secondo comma dello stesso articolo (Sez. 6, 2833/2007).

L’invalidità della convalida non si estende all’ordinanza impositiva delle misure coercitive, che è provvedimento del tutto indipendente e autonomo (SU, 17/2000).

Sono suscettibili di ricorso per cassazione i soli provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello, e non anche il provvedimento di arresto assunto d’urgenza dalla PG, a mente dell’art. 716 (Sez. 6, 2348/2016).

Nel momento in cui lo Stato dirama nell’area Schengen, con la segnalazione SIS, la richiesta di arresto di una persona ricercata a fini di giustizia, non conosce, di regola, lo Stato in cui questa verrà localizzata e pertanto non può prevedere la procedura da seguire (la segnalazione SIS ha infatti valore anche per gli Stati nordici, che, pur non facendo parte dell’U.E., hanno aderito alla cooperazione Schengen).

Ciò comporta che, soltanto una volta informato lo Stato richiedente dell’avvenuto arresto della persona attraverso il Ministero della giustizia (ex artt. 716 e 11 L. 69/2005), l’Autorità competente di quel Paese sarà in grado di trasmettere la prevista richiesta di consegna, sotto forma – a seconda dei casi – del MAE (sempre che non sia già sufficiente a tal fine la segnalazione SIS) o della domanda di estradizione (Sez. 6, 6869/2016).

Mentre nel regime estradizionale l’arresto da parte della PG della persona nei cui confronti sia stato emesso MAE provvisorio implica una valutazione discrezionale (art. 716: “nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto”), in quello del MAE l’arresto si configura come atto dovuto (L. 69/2005, art. 11: “la polizia giudiziaria procede all’arresto”), subordinato alla sola verifica che la segnalazione nel SIS sia stata effettuata da un’autorità “competente” di uno Stato membro dell’UE e che questa sia avvenuta nelle “forme richieste” (disciplinate, per quello che qui interessa, dall’art. 95 della citata Convenzione Schengen).

Correlativamente, la convalida dell’arresto ad opera del presidente della corte di appello o di un suo delegato (che deve intervenire inderogabilmente nelle quarantotto ore successive alla trasmissione del relativo verbale), si basa su presupposti esclusivamente formali: si tratta di verificare solo se l’arresto sia avvenuto nei “casi previsti dalla legge” (che sono quelli sopra richiamati) e se non vi sia stato un errore di persona (sez. 3, 47995/2015).

La L. 69/2005, art. 11, che ha conformato il diritto interno alla decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio UE relativa al MAE, prevede che nel caso in cui l’autorità competente dello stato membro ha effettuato la segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la PG procede all’arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale.

Detta disposizione recepisce quanto previsto dalla citata decisione - quadro, il cui art. 9 attribuisce all’AG emittente la facoltà di segnalare la persona ricercata nel SIS. Dall’art. 9 si ricava più precisamente che, se il luogo in cui si trova il ricercato è noto, l’AG emittente può comunicare il MAE direttamente all’AG di esecuzione; e che, “in ogni caso” (e quindi anche quando è noto il luogo ove si trova il ricercato) l’autorità emittente può segnalare la persona ricercata nel SIS, valendo questa segnalazione come MAE ove corredata delle informazioni di cui all’art. 8, disciplinante il contenuto e la forma del MAE.

Detta previsione è stata poi trasfusa nell’attuale art. 29, comma secondo, della legge n. 69 del 2005. D’altro canto, la segnalazione nel SIS ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione, come precisato dall’art. 64 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (Sez. 3, 47995/2015).

È vero che il MAE, secondo la definizione datane all’art. 1 della decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio UE, è “una decisione giudiziaria emessa da uno stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà”. Tuttavia, la stessa decisione-quadro prevede che la persona da consegnare possa essere posta in stato di libertà, conformemente al diritto interno dello stato di esecuzione.

E la legge italiana di conformazione del diritto interno alla decisione quadro (n. 69 del 2005) prevede appunto che la decisione sugli aspetti cautelari e quella sulla consegna siano distinte, tanto che può essere consegnata allo stato di emissione anche una persona a piede libero (Sez. 3, 47995/2015).

L’annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell’ordinanza con la quale il presidente della corte d’appello ha convalidato l’arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo (Sez. 6, 31373/2015).

In tema di estradizione per l’estero, ai fini della convalida dell’arresto provvisorio operato dalla PG ai sensi dell’art. 716, non è richiesta la preventiva audizione dell’estradando, cui occorre procedere, invece, nella fase successiva, qualora nei suoi confronti sia stata applicata una misura coercitiva.

Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione di cui all’art. 717 (Sez. 6, 53636/2014).

Sono pienamente equiparabili la richiesta di estradizione e il MAE ai fini della legittimità dell’arresto provvisorio, nell’ipotesi in cui si sia proceduto con quest’ultima misura, malgrado il reato posto a fondamento dell’istanza non fosse temporalmente incluso nell’ambito di efficacia di tale disciplina.

Invero il MAE contiene tutti gli elementi indicativi della fattispecie, necessari al fine di disporre una misura cautelare, costituiti dall’indicazione della esistenza di una sentenza di condanna esecutiva, dagli elementi per l’identificazione del ricercato, e del titolo del reato, dati che consentono, al fine di cui all’art. 716, l’emissione della misura cautelare, in presenza dell’ulteriore condizione del pericolo di fuga (Sez. 6, 10112/2014).

La possibilità di procedere all’arresto provvisorio di una persona in vista di una eventuale estradizione negli Stati Uniti d’America è disciplinata dall’art. XII del Trattato Italia-Stati Uniti in materia di estradizione, ratificato dall’Italia con legge 16.3.2009 ed in vigore dall’1.2.2010, che deve trovare applicazione con prevalenza sulle norme del codice di procedura penale, e che fissa con precisione quali debbano essere i requisiti minimi della domanda di arresto provvisorio.

La domanda deve infatti contenere: la descrizione della persona richiesta, ivi compresa, se possibile, la sua nazionalità; il luogo dove probabilmente si trova; un breve resoconto dei fatti, ivi compresi, se possibile, il tempo ed il luogo del commesso reato e le prove disponibili; un attestato dell’esistenza di un mandato di arresto, con la data in cui è stato emesso e il nome dell’AG che lo ha emesso; l’indicazione dei titoli dei reati, la citazione degli articoli di legge violati e della pena massima che può essere inflitta con la sentenza, oppure una attestazione dell’esistenza di una sentenza di condanna contro tale persona con l’indicazione della data della pronuncia, dell’AG che la ha pronunciata e della pena eventualmente inflitta; e una dichiarazione attestante che una formale domanda di estradizione di detta persona farà seguito (art. XII, comma 2, Convenzione Italia-USA) (Sez. 6, 23861/2013).