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Art. 717 - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’articolo 716, provvede, all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.

2-bis. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.

Rassegna giurisprudenziale

Audizione della persona sottoposta a misura coercitiva (art. 717)

Il diritto dello Stato estero ad intervenire nel procedimento di estradizione (diritto riconosciuto dall’art. 702) legittima lo Stato suddetto ad impugnare – con ricorso per cassazione – le sentenze pronunziate dalla corte di appello in tema di estradizione, ma non anche ad interloquire nel procedimento incidentale de libertate, instauratosi a carico della persona nei cui confronti l’estradizione viene richiesta (Sez. 6. 14237/2017).

In tema di estradizione per l’estero, ai fini della convalida dell’arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 716, non è richiesta la preventiva audizione dell’estradando, cui occorre procedere, invece, nella fase successiva, qualora nei suoi confronti sia stata applicata una misura coercitiva. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del PM, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione di cui all’art. 717 (Sez. 6, 3889/2012).